Assegno sociale: spetta all'ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza | LeggiOggi

Assegno sociale: spetta all'ex coniuge in stato di bisogno, a prescindere dal mantenimento. La sentenza | LeggiOggi

L’omessa richiesta del mantenimento in sede di separazione non è di per sé sintomo di un’assenza dello stato di bisogno tale da escludere il diritto all’Assegno sociale. Ad affermarlo la Corte di cassazione in una controversia tra l’INPS e una signora che, rea di non aver chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio il diritto di percepire il sussidio mensile. Secondo gli Ermellini lo stato di bisogno dev’essere infatti desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo annualmente rivalutato e non solamente dall’omessa richiesta del mantenimento. Analizziamo la questione in dettaglio. Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi .

L’Assegno sociale si concretizza in un sostegno economico assicurato, previa domanda, ai cittadini che si trovano in condizioni economiche disagiate , con redditi inferiori alle soglie annualmente rivalutate. La prestazione, che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale , è riservata a:

Per poter legittimamente ottenere l’Assegno è necessario che i cittadini italiani o stranieri, con almeno 67 anni di età ed effettivamente residenti sul territorio nazionale, versino in uno stato di bisogno economico e possano far valere almeno dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia. Lo stato di bisogno economico ricorre nel momento in cui il reddito personale (per i cittadini non coniugati) o il reddito personale cumulato con quello del coniuge è inferiore , per l’anno 2025, a:

A tal proposito si considerano nel calcolo i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

L’importo dell’Assegno sociale, anch’esso rivalutato annualmente, corrisponde, per l’annualità corrente, ad 538,69 euro per tredici mensilità . Hanno diritto alla prestazione in misura intera:

Al contrario, l’Assegno è riconosciuto in misura ridotta:

La somma ricevuta non è:

Per percepire l’Assegno sociale è necessario trasmettere apposita istanza telematica all’INPS , collegandosi a “ inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Assegno sociale ” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile inoltrare la domanda:

La Corte di cassazione con sentenza n. 23407 del 16 agosto 2025 si è espressa su una controversia tra l’INPS e una potenziale beneficiaria dell’Assegno Sociale. La questione trae origine dalla pronuncia della Corte di appello di Firenze che, confermando il primo grado di giudizio, negava il diritto alla prestazione adducendo come non fosse “ dimostrato lo stato di bisogno ” della persona poiché “ a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa ” la signora“ non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale , nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento ”. Avverso la sentenza di secondo grado, la signora proponeva ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.

Nel ritenere fondati i motivi del ricorso i giudici sottolineano che, per giurisprudenza consolidata dello stesso giudice di legittimità, ai fini dell’Assegno sociale rileva lo stato di bisogno “ oggettivamente considerato ” mentre nessuna norma richiede che “ esso debba altresì essere incolpevole ”. In particolare, lo stato di bisogno “va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge ” mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione “non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno”. La stessa Suprema corte ha, in precedenza, grazie alla sentenza numero 26315/2023 “cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione ”. Ciò è avvenuto, concludono gli Ermellini, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione dei redditi negativa, ha “appuntato il proprio convincimento su un solo elemento , ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione”.

Giornalista pubblicista. Ha lavorato per molti anni in ambito comunicazione e fundraising per varie organizzazioni nonprofit (Terre des Hommes, Afron, Istituto Oncologico Romagnolo, Royal Navy Submarine Museum in Uk) e per il Master in Fundraising della Facoltà di Economia di Bo… Continua a leggere

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