La polizza assicurativa di cui si tratta deve garantire la copertura della responsabilità del professionista per qualsiasi tipo di danno arrecato al cliente : patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Inoltre, è inclusa anche la copertura per responsabilità da colpa grave e per pregiudizi causati ai terzi .
Infine, per essere “adeguata” la copertura deve includere anche la responsabilità da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali .
Chi non si adeguerà, risponderà del proprio inadempimento dinanzi al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Chi è titolare di uno studio legale, inoltre, deve garantire anche l’ assicurazione contro gli infortuni a tutti i soggetti collaboratori, per cui non sia prevista quella obbligatoria Inail.
L’assicurazione non potrà scendere al di sotto di precisi importi di copertura , previsti dal decreto ministeriale: questi varieranno a seconda della tipologia di sinistro e di anno in anno. Fattori incisivi saranno il numero di professionisti impiegati nello studio e il volume d’affari dello stesso.
La c.d. clausola “ claims made ” è una delle previsioni facoltativamente inseribili all’interno della polizza. In particolare, nei contratti di assicurazione professionale in cui essa è prevista, il danno cagionato dal professionista assicurato sarà risarcibile anche se il soggetto non godeva di copertura assicurativa al momento del suo cagionarsi : infatti, ciò che conta, è che sia assicurato nel momento in cui riceva la richiesta di risarcimento del danno .
A seguito della nuova disciplina, alle polizze che includono la clausola, dovrà essere garantita una retroattività illimitata e un’ ultrattività almeno decennale , nel caso in cui l’attività professionale cessi.
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