Bonus sociale elettrico straordinario 115 euro: ecco le prime disposizioni dell'ARERA | LeggiOggi

Bonus sociale elettrico straordinario 115 euro: ecco le prime disposizioni dell'ARERA | LeggiOggi

Buone notizie per i titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026 . ARERA ha infatti adottato di recente la delibera che definisce le modalità di erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto Bollette .

Il sussidio, rende noto l’Autorità di Regolazione, sarà riconosciuto in un’unica soluzione direttamente in bolletta, senza che sia necessaria alcuna domanda da parte dei nuclei familiari beneficiari.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Il Decreto – Legge 20 febbraio 2026, numero 21 (ribattezzato DL Bollette) prevede all’articolo 1 due misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell’energia elettrica delle famiglie:

Il comunicato stampa pubblicato lo scorso 19 marzo sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rende nota la definizione delle modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal Decreto Bollette “ a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026 , data di entrata in vigore del decreto stesso ” (fonte “ arera.it – Comunicati stampa ”).

Le modalità di liquidazione del contributo sono state oggetto di apposita delibera dell’Autorità, datata 17 marzo 2026, numero 81/2026/R/EEL e rubricata “ Prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 ”.

Il comunicato di ARERA sottolinea che i destinatari della misura “ non dovranno presentare alcuna domanda ”. Il contributo sarà infatti riconosciuto “ automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico ”.

Il comunicato ARERA ricorda che il contributo straordinario è riconosciuto in un’unica soluzione per un importo pari a 115 euro, direttamente in bolletta nella “ prima fattura utile successiva all’adozione del provvedimento ” in parola.

Qualora, per effetto del contributo straordinario, si evidenzi un credito in bolletta, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive .

In caso di interruzione della fornitura il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

ARERA precisa che il contributo straordinario “ è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico ” (comunicato stampa).

Per ricevere il bonus straordinario è necessario essere (congiuntamente):

Il citato Decreto – Legge numero 21/2026 prevede all’articolo 1, comma 2, per il biennio 2026-2027, la possibilità per i venditori di energia elettrica di riconoscere ai propri clienti domestici residenti, che non siano titolari del bonus sociale e con ISEE annuale non eccedente i 25 mila euro , un contributo straordinario a copertura dell’acquisto di energia elettrica.

La misura si propone quindi sotto forma di un contributo volontario, pari alla “ componente PE a copertura dei costi di acquisto dell’energia di cui alla Delibera ARERA n. 428/25/R/eel applicata ai consumi del primo bimestre dell’anno, per i clienti con forniture attive al 1° gennaio del medesimo anno ” o del “ primo bimestre di fornitura per i clienti attivati successivamente, e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno ” (articolo 1, comma 2).

La misura spetta a patto che i consumi del bimestre di riferimento “ non siano superiori a 0,5 MWh ” e i consumi registrati nei dodici mesi antecedenti al termine del medesimo bimestre risultino inferiori a 3 MWh.

L’erogazione del contributo avviene sotto forma di “ sconto sulle condizioni contrattuali applicate dal venditore titolare delle forniture nel bimestre ” di riferimento per il calcolo dell’importo del bonus, nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al medesimo bimestre.

Ai venditori che riconoscono il contributo volontario è “ rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali ”.

Le modalità di rilascio delle attestazioni e le forme di pubblicazione delle stesse sul portale istituzionale di ARERA saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Autorità di Regolazione.

La stessa Autorità, nel comunicato stampa dello scorso 19 marzo, afferma che le modalità di riconoscimento della misura sono rimandate ad un “ successivo provvedimento ”.

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Foto di copertina: iStock/ Renata Hamuda

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere

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