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Infatti, non tutti i Comuni italiani si affidano direttamente all’Agente di riscossione nazionale per i tributi locali. Pertanto, ciascuno di essi, dovrà decidere se voler usufruire della misura che permetterà ai contribuenti di evitare il pagamento di interessi di mora e sanzioni per tutte le cartelle emesse dal 2000 al 2016 .
I contribuenti che aderiscono alla rottamazione cartelle Equitalia potranno usufruire del beneficio di non pagare anche le sanzioni e gli interessi di mora riconducibili ai ruoli di cui il pagamento non risulti ancora perfezionato. Per quanto concerne le multe stradali , invece, saranno escluse dal pagamento maggiorazioni e interessi di mora .
Possono essere rottamate tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016 .
Tuttavia, i contribuenti dovranno comunque pagare gli altri importi. Nello specifico, sono in ogni caso dovuti, oltre alla somma di base :
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La Rottamazione delle cartelle e il contenzioso in corso
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Il problema è il seguente: circa 5 mila Comuni italiani non si avvalgono del servizio di Equitalia per la riscossione dei tributi locali. In particolare, provvedono alla riscossione autonomamente o ricorrendo ad altri enti.
Questi Comuni, tra i quali spiccano Milano , Torino e Bologna , non erano obbligati ad aderire alla rottamazione delle cartelle, ed hanno deciso se farlo o meno lo scorso 1° febbraio.
Ciascun contribuente, pertanto, è tenuto ad accertarsi della scelta effettuata dal proprio Comune di residenza. In caso di mancata adesione da parte del Comune di residenza, le cartelle relative a tali debiti dovranno essere pagate nella loro interezza , compresi sanzioni e interessi di mora. Solo per le cartelle che si riferiscono a debiti gestiti direttamente da Equitalia si potrà usufruire dell’agevolazione.
Attenzione, però: i cittadini dei Comuni che non aderiscono alla rottamazione possono comunque usufruire dell’agevolazione se il Comune di residenza aveva affidato il servizio di riscossione ad Equitalia nell’anno di attribuzione della cartella.
I contribuenti che possono aderire alla rottamazione delle cartelle dovranno compilare con i propri dati il modulo “DA1” di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , qui in allegato, entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 .
I debitori potranno inoltre scegliere se procedere al pagamento in un’unica soluzione oppure a rate .
Le somme dovute a Equitalia , in particolare, possono essere pagate in cinque rate tra il 2017 e il 2018. I versamenti delle rate, tuttavia, dovranno coprire il 70% dell’importo totale nel 2017 e solo il 30% nel 2018 . Nello specifico:
L’opera, con il pratico FORMULARIO (su Cd-Rom) e le TAVOLE SINOTTICHE, è un prezioso strumento di lavoro per magistrati ordinari e tributari, avvocati, dottori commercialisti e altri professionisti abilitati alla difesa davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché davanti alla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Il testo è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano: la L. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 113/2016 in materia di misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio; la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il D.Lgs. 159/2015 in materia di riscossione e il D.Lgs. 156/2015 relativo al contenzioso esattoriale. Il volume risulta essere un’analisi puntuale quanto operativa dei seguenti argomenti: iter di formazione dei ruoli, riscossione mediante cartella di pagamento, uffici deputati a fornire chiarimenti, sospensioni e annullamenti, proposizione dei ricorsi, transazione dei tributi iscritti a ruolo. Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative alla cartella di pagamento e agli strumenti per “difendersi” dalla stessa al fine di ottenere la sospensione e/o l’annullamento dell’atto impositivo. Il testo descrive tutti gli atti e le azioni tipiche della riscossione mediante cartella di pagamento e cioè le modalità con cui lo Stato esegue un’obbligazione tributaria non volontariamente adempiuta e come a sua volta il contribuente può opporsi all’illegittima attività di riscossione. Altresì, vengono prese in considerazione le misure alternative al ricorso quali il pagamento, l’autotutela, la rateazione e il rimborso, i procedimenti relativi alle misure cautelari e conservative nonché l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria di recente introduzione che si sta dimostrando efficace in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario. Nella trattazione di ciascun punto sono riportate le interpretazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni e note ministeriali), dalla giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle Commissioni tributarie provinciali e regionali), nonché dalla dottrina più accreditata, così da permettere un’illustrazione esauriente dei vari concetti e di fornire un taglio pratico al lettore.
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