La dipendente in questione, rappresentando un’ impiegata di secondo livello , aveva sostenuto che la malattia, manifestatasi in assidui episodi depressivi , accompagnati da stati d’ansia e crisi di panico , era stata causata, oltre che dall’ illegittimo demansionamento , da svariati altri atteggiamenti messi in atto dagli stessi datori di lavoro, pienamente integranti la condotta di mobbing .
La ricostruzione dei fatti è stata così accolta dal giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, ha riconosciuto la responsabilità della società datrice nell’aver arrecato una vera e propria “lesione” alla “ salute della dipendente ” . Sarebbe, al riguardo subentrato, ha sottolineato il giudice, un effettivo graduale prosciugamento di tutti i compiti operativi, specificatamente volto a “ rendere la vita impossibile alla dipendente” e a “ costringerla a dimettersi ”.
“In tale contesto oppositivo per la lavoratrice – si conclude in tal modo il pronunciamento- i giudici, sia di primo grado che d’appello, hanno ritenuto, con tipica valutazione di merito ad essi devoluta, che le assenze per malattia della lavoratrice fossero dovute all’ illegittimo e discriminatorio comportamento datoriale e che quindi non fossero da computare ai fini del periodo di comporto” .
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