I nuovi minimi per lavoratori domestici sono in vigore dal 1° gennaio 2025.
Il ccnl colf e badanti (datato 8 settembre 2020) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, prevede all’articolo 38 un meccanismo di variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio. Nello specifico, i valori economici vengono adeguati a cura della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo (convocata dal Ministero del Lavoro) secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno. A seguito della riunione tenutasi lo scorso 29 gennaio presso il Ministero del Lavoro sono stati resi noti (in attesa della comunicazione ministeriale ufficiale) i nuovi minimi retributivi validi dal 1° gennaio 2025 . Ecco in dettaglio tutti gli aumenti e le novità 2025 per colf e badanti. Leggi anche > Contributi colf e badanti: scadenze e tabelle nuovi importi 2025
Nel rispetto dell’ articolo 38 del CCNL Lavoro domestico i minimi contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio vengono rivalutati dal 1° gennaio 2025 in ragione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari ad un +1,2% . Ne consegue che la retribuzione minima aumenta di un +0,96% rispetto all’anno precedente (corrispondente all’80% della variazione dell’indice ISTAT pari a +1,2%); i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio conoscono invece un incremento del +1,2% (100% della variazione dell’indice ISTAT);
Quest’ultimo dispone infatti che, dopo la terza convocazione della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti il CCNL a determinare in via automatica un aumento dei minimi pari all’80% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita e in misura pari al 100% della stessa variazione per i valori convenzionali di vitto e alloggio.
I colf e badanti conviventi (tabella A) hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai seguenti valori retributivi mensili:
Invece, i colf e badanti non conviventi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b) del CCNL hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai valori retributivi orari descritti in tabella:
Al personale non infermieristico (articolo 10, CCNL) assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (inquadrato di conseguenza nel livello B-Super) ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne a beneficio di soggetti non autosufficienti inquadrato nel livello C-Super (se non formato) o nel livello D-Super (se formato) , qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20 e le ore 8 è corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D del CCNL pari, dal 1° gennaio 2025, a:
Il personale assunto esclusivamente (articolo 11, CCNL) per garantire la presenza notturna ha diritto alla retribuzione di cui alla tabella E del contratto collettivo, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8 , fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. La tabella E prevede dal 1° gennaio 2025 un livello unico di inquadramento con retribuzione mensile pari a 773,06 euro.
Il datore di lavoro che abbia in servizio (articolo 14, comma 9, CCNL) uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli C-Super o D-Super, può assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli C-Super o D-Super, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. In tal caso di applica la tabella retributiva G, con valori orari pari, dal 1° gennaio 2025 , a 8,49 euro per un livello C-Super e a 10,25 euro per un livello D-Super.
I valori convenzionali giornalieri di vitto e alloggio a valere dal 1° gennaio 2025 (tabella F del CCNL, livello BS) sono pari a:
L’indennità di cui all’articolo 34, comma 3, del CCNL per i baby-sitter fino al sesto anno di età del bambino (inquadrati al livello B-Super) è pari dal 1° gennaio 2025 (tabella H del CCNL) a:
I lavoratori (livelli C-Super e D-Super) addetti a più persone non autosufficienti (tabella I del CCNL) hanno diritto a un’indennità mensile, dal 1° gennaio 2025, pari ad euro 114,05. La stessa indennità si attesta a 0,67 euro all’ora. Da ultimo, i lavoratori certificati UNI11766/2019 (in corso di validità) hanno diritto (tabella L del CCNL) a un’indennità mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di:
Vuoi ricevere altri aggiornamenti su lavoro e contratti collettivi? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’ informativa .
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy .
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
Aumenti fino a 152 euro mensili, welfare potenziato e un titolo dedicato all’intelligenza artificial…
Le istruzioni INPS sullo sgravio totale per le stabilizzazioni di under 35 dal 1° agosto al 31 dicem…
Requisiti, importi, riduzioni per anzianità e scadenze: la guida completa per i docenti precari ch…
Firmato il 1° luglio l’accordo ARAN sulla parte economica del CCNL 2025-2027: aumenti medi di 137 eu…