L’Inps sta inviando avvisi bonari per irregolarità sulle scadenze di agosto e novembre 2024.
Gli autonomi che svolgono attività lavorativa come artigiani o commercianti beneficiano al pari dei dipendenti di una copertura previdenziale e assistenziale garantita dall’INPS. A differenza però dei lavoratori subordinati, che non si occupano del pagamento dei contributi all’Istituto, gli autonomi sono obbligati a versare personalmente le somme con modello F24, nel rispetto delle scadenze fissate, per l’anno corrente, al 16 maggio (primo trimestre), 20 agosto (secondo trimestre), 17 novembre (terzo trimestre) e 16 febbraio 2026 (quarto trimestre). In concreto può accadere che il singolo artigiano / commerciante si dimentichi di versare le somme all’Istituto che, in questi casi, si preoccupa di inviare una serie di avvisi bonari relativi alle rate non pagate. Con il Messaggio 1844 del 10 giugno 2025, l’INPS ha comunicato che sono in corso le elaborazioni per l’ invio degli avvisi riguardanti i contributi non pagati nelle scadenze di agosto e novembre 2024. Analizziamo la questione in dettaglio.
Artigiani e commercianti, come anticipato, sono tenuti a versare all’INPS i contributi a copertura delle prestazioni pensionistiche (assicurazione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti – IVS) e dei trattamenti di maternità. Con riguardo ai contributi IVS questi sono obbligatori per i periodi in cui viene svolta attività lavorativa e si calcolano in percentuale sul reddito di impresa imputabile al singolo soggetto, nel rispetto comunque di un minimale di reddito pari, nel 2025, a 18.555,23 euro annui . Nei confronti degli iscritti opera anche un massimale di reddito, entro il quale sono dovuti i contributi IVS, pari (nel 2025) a:
L’aliquota da applicare sul reddito imponibile corrisponde a:
A copertura dei trattamenti di maternità gli iscritti versano un contributo fisso pari a 0,62 euro mensili, alle medesime scadenze e modalità che di seguito descriveremo con riguardo ai contributi IVS.
A seguito di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, numero 207 (articolo 1, comma 186) i lavoratori che nell’anno corrente si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti, i quali percepiscono redditi di impresa (anche in regime forfettario) possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento .
L’agevolazione spetta a:
La riduzione contributiva opera sulla sola aliquota IVS per un periodo di trentasei mesi senza soluzione di continuità, a partire dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025. Restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e quello per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale.
I contributi relativi all’anno corrente vengono versati dagli iscritti all’INPS a titolo di acconto, salvo l’effettuazione di un conguaglio definitivo nell’annualità successiva . Il pagamento avviene con modello F24 alle seguenti scadenze:
In considerazione della presenza di contributi non pagati entro le scadenze di agosto e novembre 2024 , l’INPS rende noto con Messaggio 1844 del 10 giugno 2025 che sono in corso le elaborazioni per l’emissione dei corrispondenti avvisi bonari. Artigiani e commercianti interessati possono visualizzare le comunicazioni all’interno del “ Cassetto previdenziale artigiani e commercianti ” disponibile su “ inps.it – Imprese e Liberi Professionisti ” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso il contribuente segue il percorso “ Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari ”. La pubblicazione del documento sul Cassetto previdenziale è in ogni caso accompagnata dall’invio di un messaggio di posta elettronica ai titolari la posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito all’INPS il proprio indirizzo mail.
I contribuenti che hanno già effettuato il versamento delle somme in scadenza ad agosto e novembre 2024 possono segnalarlo all’INPS utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “ Cassetto Previdenziale del Contribuente – Contatti – Nuova Richiesta – Invio quietanza di versamento ”.
Il contribuente che ha omesso di versare le somme è tenuto a provvedere al pagamento delle stesse seguendo le indicazioni fornite nell’Avviso Bonario inviato dall’Istituto (il quale ha valore di titolo esecutivo).
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Foto copertina: istock/AndreyPopov
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
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