Con la pubblicazione, dunque, si sono rese vigenti da subito quelle norme che non necessitano di decreti o disposizioni attuative, tra cui alcune delle agevolazioni previste per le nuove imprese votate in maniera peculiare alla tecnologia e al progresso.
Le misure che hanno ottenuto subito effetto con l’uscita del decreto 179/12 in Gazzetta ufficiale, sono specificamente quelle che prevedono incentivi per il reddito sociale e i lavoratori presi alle dipendenze delle imprese con il bollino “start-up”.
Intanto, è utile ricordare che “per start up si intende una società di capitali di diritto italiano le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate e in cui la maggioranza delle quote o azioni sono detenute da persone fisiche “ , avendo quale oggetto lo sviluppo e la vendita di servizi innovativi in campo tecnologico .
Questo, dunque il dna fondativo di una start-up, per come la intende il decreto sviluppo bis , benedetto, soprattutto in questi stessi articoli, dal ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera.
Va, comunque, ricordato che a rientrare nel novero delle start-up, sono le realtà non operative da più di 48 mesi e tale per cui la sua produzione annua non oltrepassi i 5 milioni di euro.
E’ dunque alle imprese dentro questi steccati normativi, che vengono adottati fin da ora alcuni importanti bonus , nell’ottica di una proliferazione di questo genere di imprese, che qualcuno non ha esitato a rinominare una “Silicon valley italiana” .
Restando coi piedi piantati a terra, vediamo quali sono questi vantaggi . In prima analisi, saranno immediatamente operative le novità in fatto di occupazione. Il decreto varato dal governo prevede che le start-up possano formalizzare contratti a tempo determinato nell’intervallo tra i sei mesi e i quattro anni dall’inizio attività.
Avendo la possibilità di rinnovare senza particolari limitazioni , le start-up godono di una sorta di deroga dalla riforma del lavoro , dove invece si propende per una limitazione rigida al rinnovo dei contratti a termine.
Maggiore flessibilità , dunque, per le start-up rispetto al mercato inteso in senso generale: esse potranno anche, in via teorica, affidare quote, azioni e strumenti finanziari agli stessi occupati, nel momento in cui si darà vita a un piano di stimolo.
Sul fronte del reddito ascrivibile ai soci , a questo proposito, si specifica che tali assegnazioni di quote o titoli azionari non verranno conteggiati per fini contributivi o fiscali come reddito imponibile. Alla base di questo principio si trova la libertà di definizione, per le start-up, dei diritti di assegnazione dei titoli alla compagine societaria.
Come accedere alle nuove misure ad-hoc per le start-up? Nonostante le norme siano di fatto già vigenti, ci vorrà comunque un’altra dose di pazienza: con la pubblicazione in Gazzetta del decreto sviluppo bis, infatti, si sono aperte le iscrizioni alle liste delle imprese più giovani e all’avanguardia del Paese. Elenchi che resteranno aperti per 60 giorni a partire proprio da venerdì scorso, dopodiché si darà veramente il via agli incentivi.
Per soddisfare questo requisito indispensabile, e usufruire dei bonus, sarà dunque obbligatorio consegnare al registro delle imprese una “ certificazione di garanzia “, sotto forma di dichiarazione, della genuinità della start-up.
Dunque, altri due mesi di attesa per poter godere di vantaggi concreti: in ogni caso, non è da escludere che ulteriori misure in attesa del provvedimento attuativo – come quella che detrae per 3 anni l’Irpef del 19% – possano ottenere, nel frattempo, l’agognato timbro di validità.
Leggi il testo pubblicato in Gazzetta del decreto sviluppo bis
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