Innanzitutto è bene spiegare in cosa consiste l’assegno di mantenimento in questione. Ci si riferisce alla somma che viene corrisposta in caso di separazione o divorzio da uno dei due coniugi al partner economicamente più debole , nonchè agli eventuali figli della coppia .
Quando uno dei due coniugi non sia titolare di un reddito proprio adeguato, infatti, può effettuare richiesta di mantenimento: con l’espressione “ reddito adeguato ” si intendono non solo i mezzi economici necessari per vivere, ma anche il mantenimento del tenore di vita esistente prima della separazione .
Ai fini della determinazione del Fondo, sono considerati “ in stato di bisogno ” i coniugi separati con un indice Isee uguale o inferiore a 3.000 euro .
In ogni caso, l’obbligo al mantenimento permane in presenza di figli a carico , e nello specifico fino al raggiungimento della maggiore età e poi fino alla conquista di un’ autosufficienza economica , secondo la stessa Carta costituzionale.
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Grazie all’adempimento della previsione legislativa, nel caso in cui un coniuge separato non riceva l’assegno di mantenimento dovuto, nonostante sia convivente con figli minori o maggiori portatori di handicap grave , interviene il Fondo: infatti, verrà corrisposto un contributo economico statale , attinto appunto dal Fondo di Solidarietà.
Ciò è possibile dietro inoltro della domanda di accesso in conformità a un apposito modulo. Questa dovrà contenere, tra le altre cose, i dati anagrafici del richiedente, l’ indicazione degli estremi del conto corrente, le indicazioni riguardo l’ inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, il valore dell’ indicatore Isee e la dichiarazione di versare in condizione di occupazione o disoccupazione .
La richiesta va inoltrata presso uno dei tribunali collocati nei capoluoghi dei distretti sede di Corte d’Appello . Spetterà poi al presidente del tribunale valutare, nei 30 giorni successivi, l’ammissibilità o inammissibilità della domanda.
A partire dalla distribuzione delle somme statali, nei 30 giorni successivi , il Ministero della Giustizia intimerà al coniuge inadempiente di provvedere al rimborso di quanto è stato versato. Se il coniuge non provvederà nei tempi previsti, il Fisco potrà procedere al pignoramento dei suoi beni . Le somme recuperate dal coniuge inadempiente saranno poi reinvestite nel Fondo di solidarietà.
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