Esenzione Imu: elasticità sulle agevolazioni alle Onlus

Esenzione Imu: elasticità sulle agevolazioni alle Onlus

La presa di posizione del Ministero , tuttavia, non è uniforme alla pronuncia né della Corte costituzionale , né della Cassazione , secondo cui per beneficiare dell’esenzione Ici l’ente non commerciale avrebbe dovuto non solo possedere ma anche fruire dell’immobile stesso. La risoluzione 4/2013 , invece, viene interpretata in modo più elastico e questo permette di estendere l’esenzione anche ad un ente non commerciale che lo concede in comodato ad un altro ente che al suo interno svolge le attività previste dall ‘art. 7 comma 1 lettra i) del dl 504/1992.

Secondo il Ministero , anzi, è lecito che l’immobile sia dato ” in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente ” purché il fruitore dia all’ ente non profit “tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia carattere formale sia sostanziale”. E per quanto riguarda gli adempimenti si fa menzione che la data del 31 dicembre 2012 per appianare atti costitutivi e statuti “non è perentoria”.

Bisogna ricordare che la disciplina Imu ha ribadito l’esenzione per gli immobili posseduti e usati dagli enti non commerciali, stabilendo però regole differenti rispetto all’Ici . L’art. 7, comma 1, lettera i) prevede l’esenzione per le attività menzionate dalla norma svolte dagli enti purché non abbiano natura esclusivamente commerciale. In realtà, l’art. 91 – bis del dl liberalizzazioni (172012) in sede di conversione in legge (27/2012) ha stabilito che enti ecclesiastici e non profit corrispondono l’Imu se sugli immobili detenuti vengono svolte attività didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e simili con finalità commerciali.

Esistono però alcune eccezioni, frutto dei cambiamenti applicati alla disciplina delle agevolazioni Ici , per cui in presenza di determinate circostanze si assiste ad una esenzione parziale; infatti se l’unità è usata in modo misto, l’esenzione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività pro bono , sempre che sia possibile identificare questo elemento naturalmente. La sezione di dell’immobile fornita di autonomia funzionale e reddituale permanente, tuttavia, deve essere introdotta in catasto e la rendita genera effetti a cominciare dal 1° gennaio 2013.

Se non fosse possibile accatastarla autonomamente, l’agevolazione ricade in proporzione all’uso non commerciale dell’immobile che deve figurare da specifica dichiarazione dell’ente coinvolto. Non è un caso, infatti, se il comma 3 dell’art. 91 – bis prevede l’emanazione di un regolamento che ha al suo interno regole di dettaglio nei casi in cui gli immobili abbiano una utilizzazione mista e per le quali non sia possibile accatastare autonomamente una sezione dell’unità immobiliare, anche perché questo genere di provvedimenti è stato già adottato.

Devono invece erogare l’imposta sugli immobili posseduti le fondazioni bancarie, anche se hanno la natura di enti non commerciali ; infatti indipendentemente dall’attività che esercitano non possono beneficiare dell’esenzione. Questo punto è stato specificamente chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia con la risoluzione 1/2013 . Inoltre il dipartimento ha spiegato che gli enti non commerciali non erano obbligati a presentare la dichiarazione Imu entro il 4 febbraio 2013, per il cui adempimento bisogna aspettare l’approvazione del rispettivo modello, nel quale sarà indicato il termine di presentazione, ha anche ribadito che l’articolo 9, comma 6 – quinquies, del dl “salva enti” (174/2012) dispone che, in ogni caso, l’esenzione Imu per gli enti non commerciali non si applica alle fondazioni bancarie.

Il testo della Risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013

Il testo della Risoluzione n. 4/Df del 4 marzo 2013

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