Ecco come funziona in concreto la fruizione delle ferie entro giugno.
Il quotidiano di coloro che si occupano di gestione del personale è fatto anche di quesiti sulle tante leggende metropolitane che circondano il mondo del lavoro. Tra queste figura la convinzione (e, in alcuni casi, il legittimo timore) di perdere il diritto alle ferie una volta raggiunta una determinata data di scadenza, coincidente con il 30 giugno di ogni anno . Quanta verità c’è in tutto questo e cosa rischiano i dipendenti che avranno ferie residue il 30 giugno 2025? Vedi anche Leggere la busta paga 2025: retribuzione, nuove detrazioni, ferie, permessi. Tutte le voci
Un primo aspetto che merita chiarezza è il significato della scadenza del 30 giugno 2025. In realtà, la data ha effetti esclusivamente per i datori di lavoro , dal momento che i dipendenti non perdono alcun diritto a godere delle ferie residue alla scadenza. Ne consegue che coloro i quali vedono in calce al cedolino di giugno 2025 un residuo a titolo di ore / giorni di ferie potranno sfruttare gli stessi anche nei mesi (se non addirittura anni) a venire. Eccezion fatta per l’ipotesi (che vedremo) di interruzione del contratto di lavoro , vige nella normativa italiana il divieto di liquidare le ferie in busta paga senza che le stesse possano essere godute dal dipendente. Nelle ipotesi di cessazione del contratto (a prescinderne dalla causa) il datore di lavoro eroga in busta paga l’equivalente monetario delle ore / giorni di ferie residui alla data di interruzione del rapporto. In queste situazioni, infatti, interrompendosi il contratto il dipendente non ha più la possibilità di assentarsi in ferie.
Chiarito il principio per cui il dipendente conserva le ferie anche dopo la scadenza del 30 giugno 2025, è importante precisare che le conseguenze per l’azienda riguardano esclusivamente le quattro settimane minime di assenza riconosciute dalla normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66) a beneficio dei dipendenti che possono far valere un intero anno in forza nella medesima realtà. Le quattro settimane, maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, devono essere godute (articolo 10, comma 1):
Ne consegue che il 30 giugno 2025 scadranno (con conseguenze esclusivamente a carico dell’azienda) le ferie maturate dai dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e non godute . Al contrario, le ferie maturate nel corso dell’anno corrente andranno a scadenza il 30 giugno 2027 . Da notare che eventuali giorni di ferie eccedenti le quattro settimane e previsti dalla contrattazione collettiva o individuale sono soggetti alle scadenze fissate dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
Il datore di lavoro che non rispetta i termini di fruizione delle quattro settimane di ferie previste dalla normativa (articolo 10, comma 1) incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria :
Un ulteriore effetto (sempre economico) per il datore di lavoro è rappresentato dal pagamento anticipato dei contributi previdenziali e assistenziali , calcolati sulle ferie non godute entro la scadenza del 30 giugno 2025. Il dipendente stesso, a fronte di un residuo elevato di ferie non godute, può altresì intraprendere, nei confronti del datore di lavoro, un’azione di risarcimento del danno subito a livello psico-fisico, in conseguenza dell’assenza di un numero sufficiente di ferie godute . L’azienda può, da ultimo, ricevere una prescrizione ad adempiere da parte dell’autorità ispettiva , adottata in modo da obbligare il datore di lavoro stesso a concedere le ferie non godute dal dipendente.
I giorni di ferie residui a beneficio del dipendente sono esposti nella parte inferiore del cedolino , di norma accanto alla casella riservata al netto da pagare.
I dati sono dettagliati in:
Quest’ultima casella rappresenta l’ammontare delle ferie residue, quale risultato aritmetico di:
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La fruizione delle ferie dipende dalle decisioni del datore di lavoro. Quest’ultimo è infatti colui che ha l’ultima parola in merito alla concessione o meno delle ferie chieste dal dipendente. Naturalmente, al momento di valutare la richiesta del lavoratore, l’azienda è tenuta a considerare tanto le proprie esigenze economico-produttive-organizzative quanto la posizione del dipendente.
A tal proposito è possibile:
La richiesta di ferie dev’essere presentata all’azienda in forma scritta (raccomandata a mani del datore di lavoro o dell’ufficio personale) precisando la quantità di ferie (espressa in ore o giorni); il periodo (dal / al) di godimento delle ferie. La risposta aziendale dev’essere trasmessa al lavoratore in forma scritta.
Fanno eccezione alle regole descritte le ipotesi di ferie collettive, anch’esse decise dall’azienda a mezzo predisposizione di un apposito piano ferie , di norma sottoposto ai dipendenti i quali, dopo averlo compilato, lo restituiscono al datore di lavoro stesso per l’approvazione finale.
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Foto copertina: XtockImages
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
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