Le novità includono coefficienti di redditività, versamenti Iva e concordato.
Introdotto con Legge 190 del dicembre 2014, il regime forfettario offre ancora oggi una serie di novità normative, pur restando legato all’obiettivo principale di prevedere modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione a beneficio di imprese e autonomi di piccole dimensioni.
Le ultime modifiche, in ordine cronologico, sono figlie del Decreto 81 del 12 giugno 2025, con “ Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie ”.
Ribattezzato Decreto Correttivo bis , e in vigore dallo scorso 13 giugno, il testo si esprime, per i forfettari, su aspetti quali coefficienti di redditività, versamenti IVA e concordato preventivo biennale. Inoltre, lo scorso 12 giugno il Consiglio dei ministri ha varato un nuovo Decreto Fisco. Come spiegato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il provvedimento “tratta alcune tematiche che nello specifico riguardano il lavoro autonomo e le imprese”. Tra le novità si inserisce anche lo slittamento del pagamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari.
Analizziamo le novità in dettaglio. Per ricevere altri aggiornamenti in tema fiscale puoi iscriverti al canale Telegram di LeggiOggi .
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni interessati dal regime forfettario determinano il reddito imponibile ai fini fiscali applicando all’ammontare dei ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività (espresso in percentuale), diverso a seconda del tipo di attività svolta.
Sul punto il Decreto Legislativo numero 81/2025 dispone all’articolo 1 che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 , i forfettari continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi / compensi le percentuali previste nell’allegato 4 alla Legge numero 190/2014.
Da notare che le percentuali ancora vigenti sono quelle elaborate in funzione della classificazione ATECO 2007.
Si coglie l’occasione per ricordare che, in caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO differenti, occorre applicare ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il coefficiente di redditività corrispondente (Circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2016, numero 10/E).
Sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), i contribuenti in regime forfettario non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa né tantomeno detrarre l’imposta assolta sugli acquisti nazionali e intracomunitari.
Sempre in materia di acquisti intra UE i soggetti forfettari sono interessati dall’imposta se superata la soglia annua di 10 mila euro.
In materia di liquidazioni e versamenti non sussiste alcun obbligo per i soggetti in parola, eccezion fatta per l’IVA riguardante le fatture di acquisto intra UE che superano la soglia annua di 10 mila euro e per altre operazioni per le quali il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge . Nelle situazioni descritte, il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (articolo 6, Decreto Legislativo numero 81/2025) .
Il capo II del Correttivo bis si preoccupa di modificare l’impianto del concordato preventivo biennale.
A norma dell’articolo 7, comma 1 del decreto a decorrere dal 2025 i soggetti che applicano il regime forfettario non possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB).
Disciplinato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, numero 13 il CPB permette ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività in Italia, di concordare preventivamente con l’Agenzia Entrate i redditi e i valori della produzione netta per i due anni successivi, nell’ottica di predeterminare le imposte dovute .
L’AE si preoccupa di formulare una proposta di determinazione del reddito e del valore della produzione netta (con validità biennale) che il contribuente può accettare o meno.
Oltre alla possibilità di predeterminare il reddito per il biennio successivo, il contribuente che aderisce al CPB applica un’imposta sostitutiva per la parte di reddito che eccede quello del periodo d’imposta precedente.
Non sono invece contemplate semplificazioni contabili né dichiarative.
La riforma fiscale ha ridefinito i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, introducendo cambiamenti di grande impatto per i professionisti. L’intervento legislativo si è articolato su tre livelli:› Chiarezza normativa – Le nuove disposizioni codificano principi già consolidati, riducendo le incertezze interpretative.› Misure antielusive – Vengono stretti i margini di pianificazione fiscale, con una maggiore inclusione di componenti reddituali nella base imponibile.› Razionalizzazione del sistema – La disciplina diventa più organica e strutturata, introducendo nuovi principi come quello di onnicomprensività.Questo libro fornisce un’analisi approfondita delle nuove disposizioni, passando in rassegna tutti i componenti positivi e negativi di reddito e affrontando infine la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione tra professionisti, che consente di realizzare fusioni, conferimenti e trasformazioni senza incorrere in penalizzazioni fiscali, agevolando così la riorganizzazione e la crescita degli studi professionali. Attraverso un linguaggio chiaro e un approccio operativo, l’autore guida il lettore nell’analisi delle principali novità, offrendo strumenti pratici per interpretare e applicare la normativa. Grazie agli aggiornamenti garantiti fino al 30 novembre 2025, il volume assicura un supporto continuativo per seguire l’evoluzione normativa. La guida non solo permette di minimizzare i rischi di errori e sanzioni, ma rappresenta anche uno strumento strategico per ottimizzare la pianificazione fiscale, valorizzando ogni opportunità offerta dalla riforma. NICOLA FORTEDottore commercialista e revisore legale, pubblicista, componente della Commissione studi tributari del Notariato, componente della Commissione degli esperti relativa agli ISA, partecipa a programmi radiotelevisivi di informazione fiscale, docente presso la Fondazione Anselmo Anselmi del Notariato.
Nicola Forte | Maggioli Editore 2025
Infine, un nuovo Decreto Fisco, varato in CDM lo scorso 12 giugno, introduce alcune novità sui pagamenti dovuti da Forfettari e soggetti ISA. In particolare, per il 2025, il primo acconto 2025 e il saldo 2024 slittano al 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno 2025) e al 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
Disciplinato dall’articolo 1, comma 54 e seguenti della Legge numero 190/2014 il forfettario è un regime fiscale naturale per imprese e autonomi di piccole dimensioni , in possesso dei seguenti requisiti:
Esclusioni Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni :
Imposta sostitutiva Una delle principali caratteristiche del regime forfettario è l’applicazione al reddito imponibile (calcolato grazie ai coefficienti di redditività) di un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali – comunali ed IRAP pari al 5 per cento per il primo quinquennio di attività.
Trascorso il periodo descritto o in caso di inosservanza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento, quest’ultima passa al 15 per cento . Leggi anche Novità Forfettari dal 1° gennaio 2025: fattura semplificata senza tetto dei 400 euro
Adempimenti Oltre ai descritti adempimenti IVA, i forfettari devono:
Non è contemplato invece alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Vuoi ricevere altri aggiornamenti come questo? Iscriviti alla Newsletter LeggiOggi compilando il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’ informativa .
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy .
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Foto copertina: istock/Worawee Meepian
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
I neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri devono versare il tributo en…
Per i contribuenti forfettari slitta al 20 luglio 2026 il termine per versare il saldo 2025 e il pri…
Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga di luglio: le verifiche da fare su trasmissio…
I rimborsi del modello 730-2026 arriveranno sul cedolino della pensione da agosto o settembre: requi…