Per i contribuenti forfettari slitta al 20 luglio 2026 il termine per versare il saldo 2025 e il primo acconto 2026. Le nuove scadenze, le modalità di calcolo e le possibilità di rateazione.
Il Decreto – Legge 30 aprile 2026 numero 63 ha disposto lo slittamento della scadenza di pagamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 dell’imposta sostitutiva a carico dei lavoratori forfettari, i contribuenti in regime forfettario.
Il versamento dei tributi, come risultano dal Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (relativo all’anno 2025) potrà infatti avvenire, senza alcuna maggiorazione, entro il prossimo 20 luglio, in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno .
Analizziamo la novità in dettaglio.
I contribuenti con il regime forfettario calcolano la tassazione a loro carico applicando al reddito imponibile un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali – comunali ed IRAP, pari al:
La tassazione al 15 per cento opera altresì se non vengono rispettate le seguenti condizioni, in particolare:
L’imposta che risulta a carico del contribuente in regime forfettario dev’essere versata secondo le regole IRPEF ordinarie, in base ad un meccanismo di acconto e saldo.
I contribuenti sono tenuti a versare l’acconto 2026, in misura pari al 100% dell’imposta risultante per l’annualità precedente (metodo storico).
Se si ritiene tuttavia che l’imposta dovuta per l’annualità corrente sia nulla o inferiore a quella del 2025 è possibile versare un acconto inferiore alla somma teoricamente dovuta (metodo previsionale).
Si precisa però che eventuali errori nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale comportano l’irrogazione di sanzioni per versamento insufficiente.
Sono in ogni caso escluse dagli acconti le ipotesi in cui l’imposta indicata nella dichiarazione dei redditi non superi la soglia di 51,65 euro per l’IRPEF.
Se la fiscalità a carico del contribuente eccede i limiti minimi di pagamento (12,00 euro per IRPEF, addizionali e IRES risultanti dalle dichiarazioni annuali) l’acconto dev’essere versato all’Erario anche se non è dovuta l’imposta a saldo 2025 .
La prima rata dell’acconto 2026 dev’essere versata, in via ordinaria, entro il 30 giugno, con la possibilità di:
Eccezionalmente, come disposto dal Decreto – Legge numero 63/2026 , la scadenza del 30 giugno 2026 slitta al 20 luglio 2026, senza che sia applicata alcuna maggiorazione .
In forza dello slittamento descritto è altresì possibile effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Le somme dovute per la prima rata di acconto 2026 possono essere versate in rate mensili di pari importo, applicando una maggiorazione a titolo di interessi pari al 4 per cento, corrispondente allo 0,33 per cento mensile.
Il numero delle rate del piano di ammortamento è liberamente determinato dal contribuente a patto che il pagamento si concluda entro il 16 dicembre dell’annualità corrente.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese .
Si precisa che la scadenza cadente il 16 di agosto si considera rispettata se il pagamento avviene entro il 20 agosto.
Il versamento del saldo 2025 dev’essere effettuato entro lo stesso termine previsto per il pagamento del primo acconto, con la possibilità di proroga di 30 giorni e di rateazione .
Il restante 50 per cento dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto 2026 dev’essere versato, in un’unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 2026 .
Le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, tanto a titolo di saldo 2025 quanto di acconto 2026 devono essere versate obbligatoriamente con il modello F24.
I contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti in via telematica , in alternativa:
Si precisa inoltre che i contribuenti privi di partita IVA possono effettuare i versamenti delle imposte su modello cartaceo ovvero adottare le modalità telematiche di versamento, utilizzando i descritti servizi online dell’AE o quelli del sistema bancario – postale.
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’ informativa .
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy .
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
Accedi per poter inserire un commento
I neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri devono versare il tributo en…
Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga di luglio: le verifiche da fare su trasmissio…
I rimborsi del modello 730-2026 arriveranno sul cedolino della pensione da agosto o settembre: requi…
Cosa fare in caso di dichiarazione 730 a debito? La dichiarazione dei redditi (modello 730) rapprese…