Imu Tasi Prima Casa: come ottengo l'esenzione sulle pertinenze?

Imu Tasi Prima Casa: come ottengo l'esenzione sulle pertinenze?

Infatti, l’articolo 817 del Codice Civile definisce pertinenze dell’abitazione principale: “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Inoltre, si intende per prima casa quella in cui si vive abitualmente e si risiede anagraficamente .

Dalla comprensione di come una pertinenza immobiliare è stata qualificata dal catasto , dipenderà il pagamento di due distinte aliquote : quella ridotta , riservata alle pertinenze dell’immobile di prima abitazione; quella prevista ad hoc per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

Ad ogni modo, il numero massimo di pertinenze della prima casa è di 3 . Non solo: le tre pertinenze, su cui si beneficerà dell’ aliquota ridotta , dovranno appartenere a categorie catastali diverse , e nello specifico:

Ciò significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione principale una cantina e un solaio, entrambe C2 .

Solo nel caso in cui due pertinenze siano state entrambe accatastate unitamente all’abitazione principale, potranno comunque essere considerate pertinenze nonostante l’appartenenza alla medesima categoria (ciò avviene spesso proprio per cantina e solaio).

Tuttavia, in questo caso le altre pertinenze, fino al massimo di tre, dovranno appartenere ad altre categorie.

La regola sottesa a tale assimilazione è quella in virtù della quale le porzioni immobiliari non connesse ma accatastate insieme alla prima abitazione ne accrescono complessivamente la redditività .

Nel caso, invece della categoria C6 , non sarà possibile considerare come pertinenza dell’abitazione principale ai fini IMU – TASI due immobili della medesima categoria (ad esempio due garage).

Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre pagano la TASI-IMU ordinaria , non quella della prima casa. Ciò è stabilito per ogni Comune , in quanto la disciplina delle pertinenze è sottratta alla loro competenza discrezionale in materia di aliquote.

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Come anticipato, non è la categoria di appartenenza di un immobile di per sé ad assicurare la sua classificazione come pertinenza di un’abitazione principale. Ciò che conta è la destinazione d’uso , ovvero l’effettivo collegamento fisico o utilitaristico che intercorre tra la stessa e la prima casa .

La stessa Corte di Cassazione , con sent. n. 25127/2009, ha ritenuto irragionevole sottrarre alla piena imposizione fiscale immobili che non siano effettivamente e concretamente utilizzati secondo destinazione economica o estetica . Infatti, incombe sul contribuente dare prova “ dell’asservimento pertinenziale ”, e la stessa deve essere “valutata con maggior rigore rispetto a quella richiesta nei rapporti privatistici”, essendo in gioco le casse dello Stato.

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