I contribuenti che utilizzano il ravvedimento devono versare l’acconto Iva omesso, oltre ad una sanzione del 3% e gli interessi del 2,5% dal 28 dicembre 2012 fino al giorno del pagamento incluso. Coloro che invece pur saltando il pagamento l’hanno realizzato nei 14 giorni successivi, ossia fra il 28 dicembre e il 10 gennaio , possono far valere il ravvedimento sprint; con esso, infatti, la sanzione ordinaria del 30% applicabile sui versamenti di imposte tardivi od omessi viene ridotta allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo.
La penalità del 30%, che diminuisce al 3% in caso di ravvedimento breve o mensile entro trenta giorni, è ridotta ulteriormente ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo . Il quindicesimo del 3% corrisponde allo 0,2% giornaliero, la misura cambia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.
I contribuenti che si avvedono autonomamente, oltre alle mini – penalità, dovranno sommare gli interessi legali che, anche per il 2013 , sono del 2,5% annuo . Nel computo delle somme da erogare, oltre alle ammende, è necessario dunque stimare anche gli interessi del 2,5% dal 28 dicembre 2012 fino al giorno del pagamento incluso.
I contribuenti che corrispondono l’importo dell’acconto , anche dopo il ravvedimento, scomputano l’importo stesso versato dal debito di imposta pertinente il mese di dicembre 2012 qualora il contribuente sia mensile ; al quarto trimestre 2012 se il contribuente è trimestrale “particolare” di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72; alla dichiarazione annuale 2012 se contribuente trimestrale . L’omesso versamento dell’acconto Iva può anche venire indennizzato dai crediti dovuti al contribuente, ad esempio, come il credito Irpef che deriverà dal modello Unico 2013 , per i redditi del 2012.
Concretamente, un contribuente che ha omesso l’acconto Iva di 20 mila euro , ma che è certo di di possedere crediti Irpef del 2012 cospicui, che poi dichiarerà nell’Unico 2013 , che presenterà entro il 30 settembre 2013 , può usare dal 1° gennaio 2013 il credito Irpef per colmare l’omesso acconto.
Potrebbe accadere, infatti, che il contribuente abbia effettuato un versamento a saldo zero il 2 gennaio 2013, con un ritardo di 5 giorni dalla scadenza del 27 dicembre , dichiarando nel modello F 24 , oltre all’acconto Iva di 20 mila euro ( cod. tributo 6099, anno 2012 ), le sanzioni dell’1% su 20 mila euro , ossia 200 euro ( cod. 8904 ), gli interessi del 2,5%, pari a 6,85 euro ( cod. 1991 ), in totale 20.206,85 euro a debito , il credito Irpef in compensazione di importo eguale, 20.206,85 euro , con il codice 4001, anno 2012.
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