Un po’ passata nel dimenticatoio nelle scorse settimane, ma attesa da mesi, è la cosiddetta Ivie , l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero. In sostanza, una sorta di Imu oltreconfine , che è entrata in vigore proprio con l’arrivo del nuovo anno.
A definire le ultime modalità applicative della tassa sulle case all’estero è stata proprio la legge di stabilità 2013 , che ha visto in extremis lo slittamento del primo anno di applicazione della gabella su beni mobiliari e immobiliari detenuti in terra straniera.
Nella fattispecie, in base al maxiemendamento alla legge di bilancio fino al 2015 , non verrà considerato l’anno 2011, ma l’imponibile partirà esclusivamente dal 2012, di modo che eventuali cifre già versate saranno ritenute valide come acconti per i dodici mesi appena conclusi, cosicché riguardo il 2013 potranno essere evitate alcune scadenze per effetto della prima tranche scaduta lo scorso 9 luglio.
In aggiunta, con la versione finale della legge di stabilità è stata anche decisa un’ aliquota agevolata dello 0,4% – già in vigore ad esempio per i rappresentanti dell’amministrazione italiana presso istituzioni sovranazionali come la Commissione europea – su tutti quei caseggiati situati in t erritorio non italiano che fungano da abitazione principale.
Va ricordato, inoltre, che il versamento dell’imposta sul valore dei beni all’estero andrà fatto seguire a quello Irpef, allacciandosi a modalità e regolamentazione propria della tassa sul reddito.
In principio, però, a “importare” l’Ivie nel fisco italiano ci aveva pensato il decreto Salva Italia 201/2011 , che aveva introdotto il nuovo caposaldo dell’imponibilità di immobili esteri per soggetti sottoposti a regimi fiscali italiani, con richiamo allo 0,76% del valore, esenzione entro i 26381 euro e cancellazione del tributo in caso di quote non superiori a 12 euro.
Quindi, a chiarire la situazione era intervenuta la circolare n. 28/E del 02/07/2012 emanata dall’ Agenzia delle Entrate , che aveva disposto come l’imposta ricadesse sui residenti in Italia con titolarità dei diritti reali su edifici all’estero, estromettendo, per questa via, la nuda proprietà.
Naturalmente, non tutti i Paesi esteri possono garantire il medesimo regime di tassazione. A questo proposito, la classificazione proposta è quella tra immobili realizzati in Paesi dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, e quelli invece sorti al di fuori di questi confini.
Per case e altre costruzioni in terra continentale – naturalmente la categoria più affollata – va preso come riferimento il valore catastale dell’immobile – al pari dell’IMU – con relativo ricalcolo per opera del Paese ospitante in materia di reddito e patrimoniale.
Infine, arriviamo alle detrazioni , che riguardano il credito d’imposta equivalente alla cifra versata a livello patrimoniale per l’anno in esame, sempre nello Stato, com’è ovvio, in cui si trova l’immobile soggetto a Ivie.
Accedi per poter inserire un commento
I neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri devono versare il tributo en…
Per i contribuenti forfettari slitta al 20 luglio 2026 il termine per versare il saldo 2025 e il pri…
Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga di luglio: le verifiche da fare su trasmissio…
I rimborsi del modello 730-2026 arriveranno sul cedolino della pensione da agosto o settembre: requi…