Lavoro festivo, notturno e a turni: tassati al 15% salvo rinuncia del dipendente. Come funziona | LeggiOggi

Lavoro festivo, notturno e a turni: tassati al 15% salvo rinuncia del dipendente. Come funziona | LeggiOggi

I datori di lavoro sono tenuti ad operare in busta paga le ritenute fiscali per conto dell’Erario a carico dei lavoratori dipendenti e a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e addizionali regionali e comunali . Per aumentare il netto mensile dei dipendenti la Manovra di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, numero 199) introduce un’aliquota fiscale ridotta sulle somme che l’azienda riconosce per maggiorazioni e indennità derivanti dal lavoro notturno, festivo o a turni. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi .

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, Legge numero 199/2025 per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, è riconosciuta un’imposta sostitutiva di IRPEF ed addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento con riguardo alle somme corrisposte per lavoro notturno – festivo, entro il limite annuo di 1.500,00 euro . Alla determinazione del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’articolo 1, commi 182 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, numero 208.

Restano comunque ferme le ordinarie “ regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente ” (ultimo periodo, comma 11).

La detassazione opera per gli importi riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga a titolo di:

Non rientrano nell’ambito di applicazione del comma 10 i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 40 mila euro . Al fine di determinare il requisito reddituale, se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’aliquota al 15 per cento non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica (CU) relativa ai redditi dell’anno precedente (2025), il dipendente interessato è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Grazie all’applicazione di un’aliquota sostitutiva di IRPEF ed addizionali, pari al 15 per cento, il dipendente vede imputarsi in busta paga delle trattenute inferiori a quelle teoricamente spettanti, con un aumento del netto mensile.

I datori di lavoro del settore privato, in qualità di sostituti d’imposta, in assenza di una rinuncia scritta da parte dei singoli dipendenti, nel momento in cui erogano le maggiorazioni e indennità poc’anzi descritte, devono:

Le somme detassate, oltre a non essere assoggettate agli scaglioni IRPEF, non entrano nella base imponibile per il calcolo delle addizionali regionali e comunali, comportando quindi un doppio vantaggio economico per il dipendente, rappresentato da:

Al fine di evitare sovrapposizioni normative sono escluse dalla detassazione in parola le attività produttive di cui al successivo comma 18 della Manovra 2026, per le quali opera un’altra misura economica a beneficio dei lavoratori dipendenti . Ci riferiamo in particolare al trattamento integrativo speciale, introdotto dalla legge di bilancio al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerte di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Per il periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5, della Legge 25 agosto 1991, numero 287, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale . Quest’ultimo non concorre alla formazione del reddito ed è pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, numero 66, effettuate nei giorni festivi . Le disposizioni operano a favore dei dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40 mila euro . Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo su richiesta del dipendente, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2025.

Le somme erogate sono attestate nella Certificazione Unica (CU):

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, numero 241.

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Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere

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