In particolare, i potenziali beneficiari sono:
La situazione di grave disabilità dovrà essere accertata e riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
Il requisito contestualmente richiesto è il contratto di lavoro subordinato , anche part-time. Invece, rimangono esclusi i medesimi soggetti se titolari di un rapporto d’impiego d’altro tipo (a domicilio, domestico, agricolo, autonomo, parasubordinato).
Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” – volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.
Giammatteo Rizzonelli – Piero Bertolaso Brisotto | 2017 Maggioli Editore
In particolare, nei casi in cui ricorrano tali requisiti, ai lavoratori spettano :
Ciò, sempre che la persona in situazione di disabilità non sia ricoverata a tempo pieno : si intende ciò, il ricovero per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa .
Per approfondimenti, speciale LEGGE 104
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa a proposito con la sent. n.54712/2016. Analizziamone insieme la portata.
Il lavoratore beneficiario dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 ha diritto di assentarsi dal lavoro per fornire assistenza al parente disabile grave . L’assistenza deve essere non solo garantita , ma anche continuativa ed esclusiva da parte dei titolari dei permessi.
In particolare, quindi, il permesso dal lavoro che il parente richiede, deve essere volto all’esclusivo supporto materiale e morale del soggetto disabile . Allo stesso modo, non è giustificato un permesso assistenziale nel caso ci sia già altro soggetto che si occupi del parente: il permesso non è riconosciuto qualora l’apporto che dovrebbe dare il lavoratore de quo è interamente sostituito da quello fornito da altri .
Ad esempio, non necessariamente la presenza di badanti comporta l’esclusione dal godimento del beneficio, purché il contributo di queste ultime sia accessorio rispetto a quello del parente (non lo è in caso di ricovero h24 ).
Chiunque non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente a favore dell’assistenza del disabile commette il reato di truffa , ed è la Corte di Cassazione ad affermarlo. Essendo retribuiti dall’Inps, non è possibile che i permessi siano utilizzati per vacanze o permanenze all’estero .
Inoltre, secondo la Corte, il fatto che l’assistenza debba essere esclusiva e continuativa, non significa che il lavoratore sia tenuto ad assistere il malato obbligatoriamente tutta la giornata . Infatti, egli potrà sempre ritagliare del tempo per se stesso , che altrimenti non avrebbe, dedicandosi a lavoro e ad assistenza familiare. Questo sempre che non venga pregiudicata la situazione del disabile, e che le commissioni svolte nel proprio interesse non comportino un allontanamento eccessivo dalla residenza del disabile.
La sentenza, infatti, ha ad oggetto il caso in cui una lavoratrice aveva utilizzato i permessi della 104 come fossero giorni di ferie , andando letteralmente in vacanza.
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