Se questa è, in definitiva, la regola generale, quest’anno si è in presenza di una nuova eccezione ; infatti la legge di stabilità all’articolo 1, comma 444 , dà la possibilità ai Comuni , per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio.
Una eccezione particolare aveva già coinvolto l’Imu; infatti l’articolo 13, comma 13 – bis del Dl 201/2011 stabilisce che da quest’anno l’efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del ministero dell’Economia , e le conseguenze delle delibere sono retroattiva a cominciare dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito. Questo, però, vale solo se la pubblicazione si verifica entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera è rivolta. Quindi l’invio al Mef deve avvenire entro il 23 aprile , in caso contrario aliquote e detrazione verranno considerate prorogate di anno in anno.
Affinché i Comuni si muovano all’interno delle suddette scadenze, dovranno approvare le aliquote Imu entro la fine di marzo , anche se è già avvenuta la proroga al 30 giugno del termine di approvazione del bilancio 2013. Di questa situazione ne fanno le spese i Comuni che ne scontano la poca logicità.
Esistono poi regole generali ed eccezioni anche per quanto riguarda i t ermini di invio e pubblicazione delle delibere ; la regola generale, infatti, è inserita nell’ articolo 13 , comma 15 del Dl 201/2011 , il quale decreta che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti le entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Mef entro 30 giorni dalla data nella quale sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dal termine per il bilancio di previsione.
L’assenza di invio nei limiti di tempo è punito, previa diffida, con il blocco, fino all’adempimento dell’obbligo, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Questo nuovo procedimento, tuttavia, è sottoposto ad un decreto del Mef che ancora non è stato emanato. Oltre all’eccezione già menzionata per l’Imu , per l’addizionale Irpef l’articolo 14, comma 8, del dlgs 23/2011 stabilisce che la delibera di variazione è attiva dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Mef a patto che la pubblicazione ci sia entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera è correlata.
Qualora la pubblicazione non avvenga nei termini prescritti, la sanzione sarà la conferma dell’addizionale approvata in precedenza. Dunque rendere più semplici e omogenei questi termini così differenti sembra ormai una necessità dalla quale non si può più prescindere.
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