E’ stato il Tribunale di Milano , con l’ordinanza del 1° luglio 2016, che lo ha stabilito accogliendo il ricorso di un lavoratore e annullando il licenziamento comminatogli dalla rispettiva azienda, riconoscendone la natura di comportamento ritorsivo.
Nella vicenda trattata, il lavoratore era stato licenziato da una piccola impresa dietro la motivazione ufficiale di “gravi comportamenti”, compresi l’essersi appropriato in maniera indebita di alcune somme della società, l’aver danneggiato il furgone aziendale e l’aver maltrattato verbalmente certi clienti.
In linea teoria sembrerebbe un licenziamento del tutto regolare, invece, la contestazione disciplinare era stata notificata al lavoratore oltre un anno prima del licenziamento . Dunque, il lavoratore in questione aveva fatto ricorso al Tribunale di Milano sostenendo che il suo allontanamento dall’azienda fosse stato in realtà causato dalle sue ripetute richieste, nelle settimane precedenti il licenziamento, di un aumento dello stipendio ritenuto troppo basso e inadeguato alle mansioni e all’orario lavorativo.
Tale richiesta è stata accolta dal Tribunale che ha così annullato il licenziamento, riconoscendo la natura ritorsiva del provvedimento .
Si consiglia il seguente volume:
Intatti, il fatto che il datore di lavoro abbia atteso più di un anno prima di licenziare il dipendente , senza neppure motivare con ragioni valide un simile ritardo, è “in netto contrasto con i principi di immediatezza e tempestività” previsti dall’ articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e “rappresenta un’evidente violazione dei più elementari principi di correttezza e buona fede”.
La violazione del principio di immediatezza , prosegue l’ordinanza, tradisce la volontà di risolvere un conflitto con il dipendente “in modo distorto con finalità ritorsive”. Risulta quindi, secondo il giudice, pienamente provata l’illegittimità del provvedimento.
In base alla normativa italiana il lavoratore viene tutelato e viene contestualmente punita l’azienda che lo licenzia senza giusta causa . La Legge 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), al comma 42) dell’art. 1, che è intervenuto a modificare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), prevede che in caso di nullità del licenziamento il giudice “ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,” la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, “indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati”.
Oltre a ciò, il giudice è tenuto a condannare il datore di lavoro “al risarcimento del danno subito dal lavoratore”, stabilendo a questo fine un’indennità “commisurata all’ultima retribuzione” e in ogni caso “non inferiore a 5 mensilità” . Infine, il datore di lavoro colpevole è condannato a versare i corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali.
Accedi per poter inserire un commento
Aumenti fino a 152 euro mensili, welfare potenziato e un titolo dedicato all’intelligenza artificial…
Le istruzioni INPS sullo sgravio totale per le stabilizzazioni di under 35 dal 1° agosto al 31 dicem…
Requisiti, importi, riduzioni per anzianità e scadenze: la guida completa per i docenti precari ch…
Firmato il 1° luglio l’accordo ARAN sulla parte economica del CCNL 2025-2027: aumenti medi di 137 eu…