Mantenimento figlio: quando obbligo di risarcimento danni morali?

Mantenimento figlio: quando obbligo di risarcimento danni morali?

Non è la sola novità: il padre o la madre che non sono stati presenti devono pagare i danni fin dalla nascita del figlio .

Nel caso di specie, l’assenza di un padre (o comunque di un genitore) dalla vita del figlio, in particolare se in tenera età, “determina un’immancabile ferita” che potrebbe causare problematiche durante la crescita e che in ogni caso lede i diritti riconosciuti al figlio “ nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale”.

Il padre in questione è stato condannato al pagamento di 52mila euro .

In sostanza, il genitore che non ha rapporti con il figlio deve rispondere di abbandono del minore ed è tenuto ad un risarcimento che, stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur”, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Indipendentemente dalle motivazioni alla base dell’assenza del padre dalla vita del figlio, il disinteresse nei suoi confronti causa automaticamente un illecito civile , nello specifico un “illecito endofamiliare”.

Pertanto, il risarcimento dei danni non patrimoniali scatta per il semplice fatto che si è determinata “un’integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore”.

Nel caso in cui, quindi, il padre o la madre siano sostanzialmente assenti dalla vita del figlio, e anche nel caso in cui paghino regolarmente il mantenimento dovuto , causano un danno inevitabile che va risarcito a norma di legge.

Dal Tribunale di Cassino è stato stabilito che l’obbligo da parte del genitore naturale di provvedere al mantenimento del figlio parte “proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”.

La sentenza del Tribunale dichiarativa della filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento, compreso anche l’ obbligo di corrispondere a tutti i doveri di genitore .

Nel caso di specie, il padre è stato anche costretto quindi a versare una somma forfetaria per il mantenimento della figlia relativa al periodo (di circa un anno) intercorso tra la sentenza di riconoscimento giudiziale e il decreto che stabiliva il contributo mensile dovuto.

La risposta è negativa. Il Tribunale di Cassino, sempre con la sentenza n. 832/2016, ha infatti affermato che la formazione di una nuova famiglia a seguito dell’abbandono della prima non è motivo sufficiente per disinteressarsi della vita del primo figlio .

In tal senso, il genitore in questione aveva dichiarato di non essere stato in grado di vedere la prima figlia anche a causa dei rispettivi impegni con la nuova famiglia, oltre che della volontà di non far scoprire alla nuova compagna e ai nuovi figli l’esistenza di una precedente relazione. Questa circostanza, per il Tribunale, non rappresenta un’attenuante .

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