Casco e limiti di velocità sono operativi; per targa e assicurazione sanzioni rinviate.
Stanno creando non poco scompiglio le nuove regole del codice della strada, in vigore dal 14 dicembre 2024. Tra l’inasprimento multe per chi guida in stato di ebrezza, chi con il cellulare e chi sotto effetto di droghe, in tutte le città italiane sono fioccati i primi salassi per i cittadini/e alla guida.
C’è però un altro mondo in totale confusione, quello dei monopattini, chiamati a rispettare tutta una serie di nuovi obblighi, ma non tutti da metà dicembre.
Tra guidatori confusi e centralini delle aziende di mobilità elettrica intasate da cittadini che non sanno come comportarsi, sono già stati staccati i primi verbali, è vera e propria polemica.
Ricordiamo che chi guida un monopattino deve adeguarsi alle nuove norme del codice, tra cui obbligo di casco, targa e assicurazione, oltre che tutta una serie di obblighi come il rispetto dei limiti di velocità e il divieto di passeggero.
La difficoltà sta nel fatto che tutte queste novità entrano in vigore in tempi diversi. Ecco da quando.
E’ l’articolo 14 del nuovo Codice della strada a dettare le condizioni a cui tutti i conducenti di monopattini devono adeguarsi. Si tratta di una serie di modifiche rispetto alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 in materia di circolazione dei monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità.
Per chi volesse approfondire le novità su multe e ricorsi, in base alle nuove regole, consigliamo la guida Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada . Il manuale aiuta a capire le novità del nuovo Codice della Strada, cosa controllare in un verbale di accertamento, qual è lo strumento di opposizione più efficace e se vi siano margini di accoglimento di un ricorso.
La definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei monopattini elettrici viene affidata ora a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non più direttamente dalla legge. Si tratta in dettaglio di tutto ciò che concerne velocità massima consentita; potenza del motore (ad esempio, potenza nominale continua fino a 500 watt); sistemi di illuminazione (fanali anteriori e posteriori); dispositivi di segnalazione acustica (campanelli); elementi di sicurezza obbligatori, come freni e catarifrangenti.
In questo caso, manca ancora il decreto quindi, fino ad allora, continuano ad applicarsi le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada
La riforma del codice della strada – novità 2025
Velox e controlli su strada
Nei servizi di monopattini elettrici a noleggio , i gestori sono obbligati a installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree consentite.
I sistemi automatici sono strumenti tecnologici, generalmente basati su geolocalizzazione GPS o altre tecnologie di controllo remoto, che permettono di:
Obbligo a cui tutte le aziende di noleggio devono adeguarsi.
In termini tecnici si dice contrassegno identificativo, per tutti è la classica targa. Con il nuovo codice della strada anche i monopattini devono esserne dotati per facilitare l’identificazione e il controllo da parte delle autorità.
La targa in questione deve avere caratteristiche precise, come l’adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Deve prevedere una combinazione alfanumerica univoca generata dal Ministero dei trasporti, ed essere esposto in modo visibile sul monopattino.
Circolare senza contrassegno o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro .
D’ora in poi anche ai conducenti di monopattini verrà richiesta un’ assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RC) , simile a quella obbligatoria per auto e moto, che copra eventuali danni causati a persone o cose durante l’uso del monopattino.
Circolare senza assicurazione prevede una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Altra regola prevista dal nuovo codice stradale è il divieto di sosta dei monopattini sul marciapiede, salvo specifiche aree individuate dai comuni che garantiscano il passaggio sicuro dei pedoni e delle persone con disabilità. Si può invece sostare negli stalli riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli.
Le sanzioni vanno da 200 a 800 euro per chi circola con monopattini non conformi ai requisiti tecnici o fuori dalle aree consentite. È prevista anche la confisca del monopattino se dotato di un motore con potenza superiore a 1 kW o con motore termico
La confusione generatasi all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice stradale deriva dal fatto, oltre che da altre fattori, anche dalle diverse tempistiche previste per gli obblighi relativi ai monopattini
In soldoni, le nuove disposizioni sui monopattini elettrici sono entrate in vigore il 14 dicembre . Da questa data si applicano le nuove regole previste dal Codice della Strada, inclusi obblighi come l’uso del casco. Per l’obbligo di targa (contrassegno identificativo) e assicurazione sui monopattini elettrici, l’entrata in vigore non è stata immediata il 14 dicembre. Queste misure richiedono specifici decreti attuativi per definire le modalità operative. Di conseguenza:
Quindi, l’obbligo per targa e assicurazione entrerà in vigore solo dopo l’adozione dei decreti attuativi , che al momento non sono stati ancora pubblicati.
Le norme relative a contrassegno e assicurazione richiedono, come già detto, l’emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decreti servono a stabilire dettagli pratici come:
Fino a quando questi decreti non saranno pubblicati, le autorità non possono applicare le sanzioni per mancanza di contrassegno e assicurazione.
Chi volesse leggere direttamente tutte le novità approvate con la riforma del codice stradale, può farlo all’articolo 14 del testo pubblicato in gazzetta ufficiale , nel Titolo II Micromobilità:
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 75, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l’installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree»; c) al comma 75-quater e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ altresi’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies»; d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»; e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta’ inferiore a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei monopattini»; f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse; g) il comma 75-terdecies e’ sostituito dal seguente: «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita’ non superiore a 50 km/h»; h) il comma 75-quinquiesdecies e’ sostituito dal seguente: «75-quinquiesdecies. E’ vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche’ nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita’. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche’ le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»; i) il comma 75-undevicies e’ sostituito dal seguente: «75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e’ stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater»; l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»; m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti: «75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita’ previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce altresi’ il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita’ previste dall’articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalita’ per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche’ i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell’ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e’ generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli, di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall’articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l’obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili. 75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita’ elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
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Giornalista pubblicista. Ha lavorato per molti anni in ambito comunicazione e fundraising per varie organizzazioni nonprofit (Terre des Hommes, Afron, Istituto Oncologico Romagnolo, Royal Navy Submarine Museum in Uk) e per il Master in Fundraising della Facoltà di Economia di Bo… Continua a leggere
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