Decreto Sviluppo, ecco il nuovo regime Iva per cassa

Decreto Sviluppo, ecco il nuovo regime Iva per cassa

La nuova norma modifica la soglia di fatturato precedentemente fissata a 200 mila euro , limite entro il quale l’imposta diventa esigibile al momento dell’incasso dei corrispettivi da parte dei clienti, consentendo di essere adottato , previa opzione , anche dai contribuenti con un volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.

Restano, tuttavia, esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta quali, ad esempio, i commercianti di tabacchi, gli operatori del settore editoriale e di telefonia, coloro che svolgono attività di agriturismo e di agenzia viaggi, i rivenditori di beni usati, d’arte e di antiquariato, e chi realizza operazioni in reverse charge.

Dalla data in cui diventerà applicabile la disposizione dell’art. 32-bis, ossia dall’ emanazione del decreto attuativo (prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, presumibilmente entro l’11 ottobre 2012), sarà infatti abrogato l’art. 7 del D.L. 185/2008, che disciplina l’attuale regime.

In attesa dell’emanazione del decreto attuativo non si conoscono esattamente le modalità dell’opzione “ da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ” in merito al nuovo regime. In particolare non è ancora noto se tale opzione debba essere applicata su ogni singola operazione (come accade in vigenza dell’art. 7 del D.L. n. 185/08), o se debba, ed è più probabile, riguardare tutte le operazioni poste in essere dal soggetto passivo che ha esercitato l’opzione.

Altro chiarimento atteso, concerne l’ analisi della clientela . Con le regole attuali, in effetti, il differimento dell’Iva è possibile solo per le operazioni nei confronti di soggetti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, restando escluse le cessioni/prestazioni a privati. Il decreto attuativo dovrà tuttavia stabilire se queste ultime precludano radicalmente l’accesso all’Iva per cassa, oppure se, come è ipotizzabile, ferma restando l’esigibilità immediata, queste possano convivere con le operazioni a Iva sospesa. Sulle fatture emesse in applicazione del regime di Iva per cassa, dovrà, comunque, essere apposta specifica indicazione (ad esempio, “ operazione soggetta al regime di cui all’art. 32-bis del D.L. n.83/12 ”).

Poche righe per raccontarmi. Dottore commercialista, docente di Economia Aziendale, pubblicista, lavoro e vivo a Cosenza. Oltre ad occuparmi degli aspetti tradizionali legati alla professione di dottore commercialista, ho sempre privilegiato il lato “creativo” d… Continua a leggere

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