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i lavoratori che provengono da aziende cessate , o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, di procedure concorsuali come fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
L’attività lavorativa deve essere cessata entro il 31 dicembre 2014 , ed il perfezionamento dei requisiti per la pensione deve essere avvenuto entro 36 mesi (3 anni) dalla fine della mobilità o dell’indennità, anche mediante versamento di contributi volontari.
Anche qualora la mobilità sia stata sospesa per periodi di lavoro (subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, parasubordinato) se si è mantenuta l’iscrizione nella lista, essi sono considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.
Questa categoria di contribuenti deve allegare alla domanda di accesso alla prestazione la copia dell’accordo.
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Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011.
Questi lavoratori possono aver svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, altre attività, ma che non siano riconducibili a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In ogni caso la decorrenza pensione è per il 6 gennaio 2019.
Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 , anche senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 : devono avere almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, e alla data del 30 novembre 2013 non devono svolgere attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Decorrenza pensione prevista entro il 6 gennaio 2018.
I cessati con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali, oppure accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 ( articolo 1, comma 194, lettere b, c, d, della legge 147/2013) . Qualora il rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012, dovrà essere ugualmente cessato entro il 31 dicembre dello stesso anno, sempre con accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo firmati entro fine 2011.
Sono inclusi anche i lavoratori il cui rapporto è cessato per risoluzione unilaterale fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Decorrenza pensione, 6 gennaio 2016. È possibile aver svolto attività di lavoro svolte dopo la cessazione, ma non con contratto a tempo indeterminato.
Coloro che hanno ottenuto il congedo per assistere figli con disabilità grave: decorrenza pensione, 6 gennaio 2019.
Coloro che abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, ad esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, che siano cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Decorrenza pensione: 1 gennaio 2018. Non possono aver svolto lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione.
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In ogni caso, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2017 , ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità.
Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” – volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.
Giammatteo Rizzonelli – Piero Bertolaso Brisotto | 2017 Maggioli Editore
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