Pensione Anticipata: estesa Quota 96 e nuovo cumulo contributi

Pensione Anticipata: estesa Quota 96 e nuovo cumulo contributi

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Le richieste includono:

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Analizziamo, dunque, la portata di ciascun punto del Ddl presentato alla Camera.

A ben vedere la richiesta consiste nell’ introduzione dei contributi volontari , figurativi e da riscatto nell’alveo dei criteri di valutazione e computo della somma di contributi accumulati al 31 dicembre 2012. La vicenda relativa alla c.d. Quota 96, infatti, non è nuova.

Inizialmente, il D.L. 201/2011 concedeva l’accesso alla pensione anticipata ad anni 64 solo a coloro che avessero raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 , quindi con 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 e 35). Per le lavoratrici 60 anni di età e 20 anni di contributi entro il medesimo termine.

Contestualmente, l’INPS (circolare n. 35/2012) richiedeva che i lavoratori in questione risultassero impiegati in attività lavorative dipendenti nel settore privato alla data 28 dicembre 2011 . Con la circolare 196/2016 si è successivamente eliminato il requisito suddetto, consentendo il pensionamento anticipato anche a coloro che, a quella data, fossero inoccupati , lavoratori autonomi o dipendenti pubblici .

Osta ancora però l’ esclusione dal conteggio complessivo per la quota dei contributi volontari , figurativi per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente privatistico, o da riscatto , slegato da alcuna attività lavorativa.

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Per lavoratrici quindicenni si intendono coloro le quali abbiano maturato almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 2012 , nate nel 1952 . In caso di rigetto del Ddl, infatti, il diritto al pensionamento anticipato è riconosciuto dall’INPS solo alle lavoratrici che, alla medesima data, presentavano almeno 20 anni di contributi .

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In discussione anche l’ adeguamento del requisito anagrafico di 64 anni alla speranza di vita . In particolare, i deputati ritengono che esso non debba essere oggetto di possibili incrementi futuri, in quanto incluso in una disciplina speciale . In quanto tale, a detta degli stessi, è da considerarsi come un termine entro cui maturare i requisiti , e non come requisito anagrafico imprescindibile per il diritto alla pensione.

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