Si tratta del temuto pignoramento della pensione , una delle conseguenze peggiori in cui i debitori possono incorrere quando non riescono a pagare una determinata somma.
Vediamo di seguito come funziona il procedimento e soprattutto qual è l’importo massimo della pensione.
[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/riforma-pensioni/” target=”_blank” style=”flat” background=”#009ac0″ size=”9″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: ” desc=” “]Speciale Riforma Pensioni[/su_button]
Anzitutto va detto che la pensione non è mai pignorabile nella sua interezza anche qualora vi siano debiti non pagati. La somma della pensione che non può essere pignorato dal creditore viene a dipendere primariamente dalla pensione sociale, ossia dall’assegno versato dall’Inps ai cittadini che hanno più di 65 anni e hanno condizioni economiche precarie.
Ogni anno avviene la rivalutazione dell’importo della pensione sociale: per il 2016 la misura massima dell’assegno era di 448,07 euro per 13 mensilità . Questa somma non cambierà fino al momento di uscita della nuova circolare Inps che fisserà la soglia per il 2017.
Il minimo indispensabile per una vita dignitosa, di conseguenza impignorabile , viene valutato dallo Stato come l’importo dell’assegno sociale maggiorato della metà . Come detto, essendo l’assegno sociale per il 2016 di 448,07 euro, il minimo vitale ammonta a circa 672 euro.
Nel caso in cui il creditore stabilisca di pignorare la pensione prima che questa venga accreditata al debitore , ossia direttamente presso l’Inps, l’importo massimo permesso, mensilmente, è pari ad un quinto della pensione al netto del minimo vitale di cui sopra.
Ipotizziamo di avere un soggetto debitore che percepisce una pensione di 1400 euro ; considerando che lo Stato garantisce un minimo vitale impignorabile di 672 euro, lo stesso rischierà il pignoramento soltanto della somma rimanente pari a 728 euro . Ciò nonostante anche questi 728 euro potranno essere pignorati ogni mese esclusivamente nella misura di un quinto, ossia all’incirca 145 euro.
SPECIALE PENSIONI: scopri qui l’eBook di 82 pagine in formato PDF con 1 anno di aggiornamenti inclusi inviati direttamente tramite email!
Per quanto riguarda le somme che il debitore ha già sul proprio conto corrente antecedentemente alla notifica del pignoramento possono, sì, essere pignorate tuttavia la legge pone dei limiti . Anche in questo caso, infatti, può essere aggredito soltanto l’importo che supera il triplo della pensione sociale.
Quindi, il pensionato che ha depositata una determinata somma sul proprio conto prima della notifica del pignoramento potrà vedersi pignorare soltanto la parte dell’importo che supera i 1344 euro (la pensione sociale di 448,07 euro moltiplicata per 3).
Accedi per poter inserire un commento
I neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri devono versare il tributo en…
Per i contribuenti forfettari slitta al 20 luglio 2026 il termine per versare il saldo 2025 e il pri…
Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga di luglio: le verifiche da fare su trasmissio…
I rimborsi del modello 730-2026 arriveranno sul cedolino della pensione da agosto o settembre: requi…