Ecco chi è tenuto a rimborsare il 730 ai percettori della disoccupazione.
I contribuenti che nel 2024 hanno versato o subito in busta paga – cedolino della pensione trattenute fiscali superiori a quanto effettivamente dovuto hanno diritto al rimborso delle somme pagate in eccesso . Si parla in questi casi di conguaglio 730 a credito per il contribuente. Per ottenere la liquidazione dei crediti relativi all’anno precedente è innanzitutto necessario presentare all’Agenzia Entrate (direttamente o tramite CAF – intermediari) la dichiarazione dei redditi a mezzo modello 730/2025. L’adempimento riguarda non solo dipendenti e pensionati ma altresì quanti percepiscono dall’INPS una o più prestazioni non pensionistiche come, ad esempio, l’indennità di disoccupazione Naspi. In 730 il contribuente indica il soggetto obbligato (in qualità di sostituto d’imposta) a rimborsare il credito. La questione non è di poco conto dal momento che, se il sostituto indicato non è in realtà obbligato a liquidare le somme, quest’ultimo notificherà al contribuente una comunicazione di diniego. In situazioni simili i tempi di liquidazione delle somme possono allungarsi , essendo necessario presentare un modello 730 integrativo. Per evitare queste spiacevoli avventure analizziamo in dettaglio chi è il soggetto tenuto a rimborsare il 730 a beneficio dei percettori l’indennità di disoccupazione NASpI.
I contribuenti che possono legittimamente indicare l’INPS come sostituto d’imposta tenuto a rimborsare i crediti da 730 sono coloro che, nell’anno corrente, percepiscono dall’Istituto “ una prestazione imponibile ai fini IRPEF ”. A chiarirlo il Messaggio INPS 30 giugno 2025, numero 2070, dove si precisa che l’attività di assistenza fiscale (erogazione dei rimborsi) è possibile solo qualora nell’annualità corrente “ sussista un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante ”.
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Il contribuente non può indicare l’INPS come il soggetto incaricato di liquidargli il rimborso 730 se l’erogazione della NASpI si è interrotta prima del 1° aprile 2025 .
In situazioni simili è pertanto necessario, in alternativa:
Leggi anche Rimborsi 730/2025 non ricevuti in busta paga: perché? Cosa fare?
Il contribuente che non può (o non vuole) indicare l’INPS come soggetto incaricato a liquidare i rimborsi 730 può scegliere un altro sostituto d’imposta con il quale è intercorso (o intercorre) un rapporto di lavoro .
Quanti hanno percepito la NASpI sino ad una data antecedente il 1° aprile 2025 e non hanno avuto rapporti di lavoro (in corso o nel passato) sono obbligati a presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta . In queste situazioni i rimborsi (come vedremo) vengono liquidati direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
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I dati del soggetto che effettua il rimborso del credito da dichiarazione dei redditi devono essere riportati nell’apposita sezione del 730 denominata “ Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio ” . Le informazioni da inserire riguardano:
Per ottenere il rimborso 730 dall’INPS è necessario riportare i dati dell’Istituto nell’apposita sezione (appena descritta) della dichiarazione dei redditi. Stando al “ Manuale d’uso assistenza fiscale INPS ” (disponibile in “ inps.it – Pensione e Previdenza – Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino ”) i contribuenti devono inserire in corrispondenza di “ Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio ”:
Come si legge nel manuale, l’INPS “ dev’essere identificato con il codice fiscale ” e non “ mediante la sola denominazione ”. I contribuenti che indicano l’Istituto come sostituto d’imposta ricevono i rimborsi 730, si legge nel manuale, non “ prima del mese di agosto ” e, in ogni caso, tenuto “ conto del momento in cui ” l’INPS stesso riceve “ da parte di Agenzia delle Entrate il modello 730-4 e nel rispetto delle tempistiche necessarie all’elaborazione dei conguagli stessi ”.
I contribuenti che hanno percepito / percepiscono la NASpI ma non possono (o non vogliono) indicare l’INPS come sostituto d’imposta hanno due alternative:
Nella prima ipotesi, pertanto, la sezione “ Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio ” dev’essere alimentata con le informazioni (denominazione, indirizzo, riferimenti telefonici e di posta elettronica) del datore di lavoro . Quest’ultimo provvederà, una volta ricevuto il prospetto di liquidazione (modello 730-4) dall’Agenzia Entrate, a rimborsare il credito direttamente in busta paga.
I contribuenti che decidono di trasmettere la dichiarazione dei redditi senza sostituto d’imposta possono barrare l’apposita casella “ Mod. 730 dipendenti senza sostituto ” nella descritta sezione “ Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio ”. A fronte di 730 da cui emerge un credito, presentati senza sostituto d’imposta, il rimborso di IRPEF ed addizionali, cedolare secca ed imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria “ a partire dal mese di dicembre ” (istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, disponibili su “ agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730 2025 – Modello e istruzioni ”). Al fine di agevolare le procedure di liquidazione del rimborso è opportuno che il contribuente comunichi all’Agenzia Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN). La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul portale dell’AE (“ agenziaentrate.gov.it ”). Quanti sono già registrati ai servizi telematici possono trasmettere le coordinate bancarie con il canale “ Fisconline ”. In alternativa è possibile trasmettere via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia Entrate l’apposito modulo (disponibile sul sito dell’Agenzia Entrate) firmato digitalmente. Lo stesso modello, con firma autografa e allegando un documento di identità, può essere consegnato presso le sedi territoriali dell’AE. I contribuenti che non comunicano i riferimenti bancari ricevono i rimborsi a mezzo titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane.
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Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
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