Guida ai limiti di legge sulla trattenuta in busta paga: quote pignorabili per crediti alimentari, tributi e debiti verso il datore di lavoro, casi di pluralità di pignoramenti e cessione del quinto.
I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile .
In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa .
Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio).
Dal momento che le trattenute riducono il netto spettante al lavoratore, quest’ultimo ha tutto l’interesse a verificare che il pignoramento non superi i limiti di legge .
Analizziamo la questione in dettaglio.
L’ammontare del pignoramento in busta paga varia a seconda del tipo di debito .
Crediti alimentari. Per i crediti alimentari la misura del pignoramento è definita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, comunque non superiore a 1/3 del netto .
Debiti verso il datore di lavoro. I debiti verso l’azienda derivanti dal rapporto di lavoro possono essere pignorati in busta paga nel limite di 1/5 del netto .
Tributi. I debiti derivanti da tributi dovuti allo Stato , alle province o ai comuni e facenti capo, sin dall’origine, al lavoratore (nonché ogni altro credito vantato nei confronti del personale dipendente) possono essere pignorati entro il limite ordinario di 1/5 del netto .
Fanno eccezione i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione per i quali il limite è pari a:
La trattenuta a titolo di pignoramento è effettuata, secondo i limiti di legge, direttamente sulla retribuzione netta mensile del dipendente.
Trattasi dell’importo ottenuto una volta sottratte le somme a titolo di:
L’importo su cui applicare la trattenuta è, in definitiva, quello che sarebbe stato accreditato al dipendente in assenza del pignoramento .
A causa di quest’ultimo, la somma da liquidare al lavoratore dev’essere ulteriormente diminuita in base alla seguente operazione:
Retribuzione netta – pignoramento = retribuzione da liquidare al dipendente.
Può accadere che lo stesso dipendente sia colpito da più procedure di pignoramento .
In situazioni simili occorre valutare la natura del credito, tra:
Se sono presenti pignoramenti che riguardano:
Può accadere che il dipendente colpito da pignoramento sia interessato da un prestito – finanziamento il cui piano di recupero preveda una trattenuta in busta paga a titolo di cessione del quinto.
In questi casi, nell’ottica di garantire adeguate risorse economiche al debitore, è necessario distinguere tra:
Pignoramento preesistente. Nella prima casistica la cessione (trattenuta) può essere operata in busta paga limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio e la quota colpita da pignoramento .
Se, ad esempio, la retribuzione netta è pari a 200,00 euro con un pignoramento in essere di 40,00 euro, la retribuzione cedibile è uguale alla differenza tra 80,00 euro (ossia i 2/5 di 200,00 euro) e la quota oggetto di pignoramento (pari a 40,00 euro), ossia 40,00 euro.
Cessione preesistente. Se la cessione preesiste al pignoramento, quest’ultimo è ammesso sino al 50% della retribuzione, al netto della quota già ceduta .
Consideriamo una retribuzione pari a 400,00 euro, di cui è stata ceduta la quota di 80,00 euro.
Il pignoramento è possibile fino a 200,00 euro, cui sottrarre la quota già ceduta di 80,00 euro, per una cifra finale di 120,00 euro (200 – 80).
Leggi anche: “ Cessione del quinto della pensione: aggiornati i tassi per il terzo trimestre 2026 ”
Gli stipendi accreditati su conto corrente bancario o postale in data anteriore al pignoramento, sono aggredibili da quest’ultimo nel rispetto di un limite diverso dalle procedure appena descritte .
In tal caso, infatti, la somma pignorabile è costituita dall’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, pari per il 2026 ad euro 546,24 mensili.
Ad esempio, posto che la soglia per l’annualità corrente si attesta a 546,24 * 3 = 1.638,72 euro, se la retribuzione del dipendente ammonta ad euro 2.500,00, può essere aggredita dal pignoramento solo la quota di compenso che eccede euro 1.638,72.
Al contrario, se la retribuzione è pari a 1.200,00 euro, la stessa non può essere oggetto di pignoramento.
Per gli stipendi accreditati in conto corrente dopo il pignoramento vale invece il limite del quinto .
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Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
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