Dopo le commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria, nelle quali era stato introdotto in forma sperimentale dal 1° dicembre 2015 con il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, la procedura, sia pure in maniera graduale, si estende anche alle commissioni tributarie provinciali e regionali ubicate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto .
Per approfondire vai allo speciale PROCESSO TRIBUTARIO: GUIDA ALLE NOVITÀ
Il decreto 30 giugno 2016 del direttore generale delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2016, n. 161, stabilisce che il processo tributario telematico venga attivato a decorrere :
La procedura telematica non è un obbligo ma una facoltà . L’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”.
Va ricordato che il processo tributario telematico è una semplice procedura operativa e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli atti e i provvedimenti del contenzioso tributario ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, pertanto, non è una semplice procedura di natura amministrativa ma un vero è proprio atto di impugnazione per le controversie di valore (determinato considerando le sole imposte, ovvero le sanzioni se queste costituiscono l’unico addebito) non superiore a 20.000 euro.
Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 , afferma a chiare lettere che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa”.
Tale facoltà, se esercitata in primo grado, costituisce un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio , nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento può essere attivato già con l’istituto del reclamo-mediazione.
Mediante l’intervento del S.I.Gi.T. i contribuenti, i difensori e gli enti impositori possono gestire on-line il contenzioso utilizzando la posta elettronica certificata per la notifica dei ricorsi e degli appelli e per il deposito degli altri atti processuali presso la commissione tributaria adita. Non è diversamente stabilito, vanno osservate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
nato a Gorizia il 22.1.1950; dottore commercialista con studio a Gorizia in Corso Italia n. 17; componente del direttivo dell’ANTI (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) del Friuli-Venezia Giulia; incarichi ricoperti in commissioni di studio del Con… Continua a leggere
Accedi per poter inserire un commento
I neo-residenti che optano per l’imposta sostitutiva sui redditi esteri devono versare il tributo en…
Per i contribuenti forfettari slitta al 20 luglio 2026 il termine per versare il saldo 2025 e il pri…
Cosa fare se il rimborso 730 non compare in busta paga di luglio: le verifiche da fare su trasmissio…
I rimborsi del modello 730-2026 arriveranno sul cedolino della pensione da agosto o settembre: requi…