Dunque, non solo se il coniuge è convolato a nuove nozze. A confermarlo è la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 19345 del 29 settembre 2016.
L’assegno di mantenimento versato da uno dei coniugi all’ex partner che si trovi in stato di bisogno non deve essere più corrisposto quando il partner beneficiario si risposa . Lo stabilisce l’art. 5, comma 10) della Legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1° dicembre 1970): “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Che cosa accade se, appunto, il partner beneficiario va a convivere con un’altra persona senza risposarsi?
La Cassazione, negli ultimi 2 anni, si è espressa più volte sulla questione stabilendo che, nel caso in cui la nuova relazione del coniuge beneficiario sia stabile e duratura , l’assegno di mantenimento non deve più essere corrisposto.
Nella sentenza n. 19345/2016 del 29 settembre scorso si legge che “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto “, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano il precedente matrimonio e dunque “ fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile”.
In realtà, le cose non sono sempre così semplici. Il coniuge che voglia interrompere il versamento mensile dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner che convive con una terza persona deve provare tale convivenza di fronte al giudice .
In particolare, deve dimostrare che la nuova relazione sia prolungata e stabile nel tempo e nelle modalità. Solitamente, ci sarà insomma bisogno di testimoni che dichiarino assieme all’ex coniuge che la nuova relazione sia venuta a creare effettivamente una nuova famiglia.
A differenza della circostanza in cui il partner beneficiario convoli a nuove nozze, in questo caso sarà il giudice (e lui soltanto) a rescindere l’obbligo di versamento dell’assegno .
La sentenza n. 19345/2016 è interessante anche in quanto stabilisce chiaramente che la perdita del diritto all’assegno periodico di mantenimento è permanente e non può essere revocata . Infatti, il versamento dell’assegno “non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
Come specifica la sentenza, questo perché la formazione di una nuova famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” con la quale il partner beneficiario dell’assegno “ assume pienamente il rischio di una cessazione del rapporto ” e quindi di “ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge”.
Se il partner beneficiario rompe il secondo rapporto, anche se non ha mai contratto un matrimonio con il secondo compagno, insomma, non ha diritto ad alcun ripristino dell’assegno di mantenimento.
Per saperne di più si consiglia il seguente volume:
Accedi per poter inserire un commento
Le istruzioni per la compilazione del modello 730-2026 relativo al periodo d’imposta 2025 pubblicate…
Il 20 agosto 2025 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale numero 192 due decreti del Presidente …
Rimborso riferito alle adozioni di minori concluse tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.
Aliquote di rendimento per iscritti a CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti).