Attraverso il Messaggio del 21 aprile 2026 numero 1343 INPS ha chiarito che lo sgravio contributivo per la sostituzione maternità di lavoratori assenti in congedo può estendersi anche al periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151 riconosce all’articolo 4 una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL a carico azienda , a beneficio dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.
Nell’ipotesi in cui l’assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla societa di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto (articolo 4, comma 3).
Il bonus trova applicazione per i datori di lavoro con meno di venti dipendenti (comma 3) e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla Legge numero 546/1987 (comma 5).
Destinatari della misura sono, pertanto, i datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle venti unita.
Tale requisito dimensionale dev’essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo (Messaggio INPS 21 aprile 2026, numero 1343).
Lo sgravio contributivo trova applicazione fino al compimento di un anno di eta del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento ovvero per un periodo massimo di dodici mesi in caso di sostituzione delle lavoratrici autonome.
I datori di lavoro aventi titolo allo sgravio, a seguito di apposita istanza trasmessa all’INPS, sono identificati con il codice di autorizzazione “9R” corrispondente a “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs. 151/2001”.
Lo sgravio contributivo spetta per l’assunzione che il datore di lavoro effettua per sostituire il personale (dipendente o autonomo) assente per maternita .
L’assunzione deve avvenire con contratto a termine (articolo 4, D.Lgs. n. 151/2001) anche se a tempo parziale, comprese le ipotesi di contratto di somministrazione a tempo determinato.
Nell’ambito della sostituzione del personale assente e ammesso comunque un periodo di affiancamento tra lavoratore da sostituire e sostituto, sia prima dell’assenza che al rientro del sostituito.
A tale scopo l’assunzione puo essere effettuata con un anticipo fino ad un mese (o piu se lo consente la contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio dell’assenza del sostituito.
La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) grazie all’articolo 1, comma 221, inserisce il nuovo comma 2-bis nella disciplina del contratto a termine per sostituzione di maternita.
Quest’ultimo dispone che, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parita di genere sul lavoro, in caso di assunzione di un dipendente in sostituzione di lavoratori assenti per maternita, il contratto stesso puo essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita , di durata non superiore al primo anno di eta del bambino.
Grazie alla disposizione introdotta dalla Manovra 2026, e ora prevista la possibilita di affiancamento delle due figure sostituto/a e sostituito/a anche successivamente al rientro in servizio di quest’ultima e fino al compimento del primo anno di eta del bambino.
Per effetto di tale intervento normativo lo sgravio contributivo spetta anche per il periodo ulteriore di affiancamento .
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra descritti, e possibile accedere allo sgravio per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino .
Come anticipato, l’agevolazione spetta alle aziende con meno di venti dipendenti o ai datori di lavoro che assumono in sostituzione di lavoratrici autonome assenti:
Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere
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