Tar Lazio, annullate ordinanze "anti cortei" di Alemanno | LeggiOggi

Tar Lazio, annullate ordinanze "anti cortei" di Alemanno | LeggiOggi

Prima l’emergenza maltempo, poi il gran rifiuto del Governo ai giochi olimpici del 2020 nella Capitale, e adesso il Tar, che in attesa di pronunciarsi sul mancato rispetto delle “ quote rosa ” nella sua giunta, intanto gli annulla le ordinanze emesse ad ottobre e a novembre dell’anno scorso con le quali, dopo la guerriglia romana dello scorso 14 ottobre, vietava i cortei e le manifestazioni nel centro storico. E non solo. Il Tar gli impedisce anche di adottare provvedimenti simili in futuro.

E’ di ieri infatti la sentenza n. 1432/2012, della prima sezione del Tar Lazio, presieduta da Giorgio Giovannini, in cui si accoglie il ricorso presentato da Cgil Roma-Lazio e da esponenti della Federazione della sinistra e di Rifondazione comunista, e si annullano le ordinanze del 17 Ottobre 2011 e del 18 Novembre 2011 con le quali il sindaco disponeva, rispettivamente, che per più di un mese il “ territorio ricadente nel I Municipio della capitale fosse da considerare compatibile solo con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione di corteo in alcune aree specifiche” e che per esigenze di traffico e viabilità, nel centro storico di Roma “ fossero da considerare compatibili: manifestazioni statiche da tenersi solo in alcune aree specifiche appositamente indicate, e grandi manifestazioni con formazione di corteo, limitandole alla giornata del sabato e lungo uno di cinque itinerari predeterminati “.

Il Tar pone a base dell’annullamento il motivo secondo cui nel prevedere le limitazioni per i cortei nel centro storico di Roma, il sindaco Gianni Alemanno, in qualità di Commissario delegato per lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità ha “ travalicato i limiti assegnati dalla delega ” della Presidenza del consiglio dei ministri, per cui le ordinanze oggi annullate “ sono state emesse in carenza del relativo potere “.

Per i giudici amministrativi le ordinanze impugnate “ violano l’art. 17, comma 3, della Costituzione, che dispone che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica “. Inoltre, “ il contenuto delle ordinanze impugnate – si legge nelle sentenze – si presenta eterogeneo rispetto alle finalità per le quali lo stato di emergenza è stato dichiarato e per le quali i poteri straordinari sono stati attribuiti “. Essendo, infatti, le funzioni attribuite al Commissario delegato “ analiticamente indicate ” nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, “ tra queste non può certo ricomprendersi l’attribuzione di poteri volti a regolamentare ed a limitare le modalità di svolgimento delle riunioni in un luogo pubblico, attraverso un contingentamento dei cortei e l’obbligo di tenere manifestazioni in forme statiche “. Infine, secondo il Tar “ un limite alla libertà di corteo, costituzionalmente garantita, potrebbe essere introdotto solo a salvaguardia, volta per volta, di un interesse di pari rilievo costituzionale “.

“ Manifestare non è un reato, con buona pace di Alemanno e della Giunta di Roma. Quella del tribunale amministrativo è una sentenza molto importante perché stabilisce l’impossibilità per Alemanno e la sua Giunta di porre in essere in futuro atti di analogo contenuto “, hanno dichiarato i ricorrenti in una nota congiunta.

Qui il testo della sentenza n. 1432 del 13/02/2012 del Tar Lazio

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