Il pacchetto lavoro 2025: Bonus Irpef, cuneo fiscale, Naspi, benefit e premi. Le misure | LeggiOggi

Il pacchetto lavoro 2025: Bonus Irpef, cuneo fiscale, Naspi, benefit e premi. Le misure | LeggiOggi

La Manovra 2025 ha portato conferme e novità in tema di lavoro, assunzioni e premi.

La Manovra di bilancio 2025, approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 e in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto alcune misure di rilievo in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale. Oltre alla conferma degli scaglioni Irpef al 23, 35 e 43% (già previsti per il solo periodo d’imposta 2024 dal Decreto legislativo numero 216/2023) la Legge di bilancio per l’anno corrente estende l’operatività della maxi-deduzione del costo del lavoro e dell’aliquota sostitutiva al 5% per i premi di risultato. Il pacchetto lavoro in Manovra 2025 vanta poi interventi in materia di lavoro notturno e straordinari o per i dipendenti del turismo, senza dimenticare le nuove regole in materia di trasferte e di indennità di disoccupazione NASpI. Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “ Legge di bilancio 2025 “. Analizziamo in dettaglio le misure in vigore quest’anno nel pacchetto lavoro.

In materia di riduzione del cuneo fiscale, da intendersi come il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, la Manovra 2025:

La Legge di bilancio 2025 rende strutturali (articolo 1, comma 2) gli scaglioni Irpef previsti dal Decreto legislativo numero 216/2023 (articolo 1, comma 1) per il solo periodo d’imposta 2024. Di conseguenza, dal periodo d’imposta 2025 , l’Irpef lorda si calcola applicando le seguenti percentuali:

Al comma 4, invece, sempre la Legge di bilancio riconosce un bonus aggiuntivo a quanti:

La somma spettante (che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali) è riconosciuta in busta paga in via automatica dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta) applicando una percentuale al reddito di lavoro dipendente dell’interessato, pari a:

Ulteriore detrazione La Legge numero 207/2024 introduce all’articolo 1, comma 6 un’ulteriore detrazione fiscale a beneficio dei titolari di reddito di lavoro dipendente (sempre ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, eccezion fatta per pensioni e assegni ad esse equiparati) con un reddito complessivo superiore a 20 mila euro . Nei loro confronti, la detrazione, rapportata al periodo di lavoro , si attesta a:

Come nel caso del bonus sopra descritto, l’ulteriore detrazione è riconosciuta in automatica dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. Gli stessi sostituti verificano in sede di conguaglio l’effettiva spettanza della detrazione. Se quest’ultima risulta non dovuta l’azienda provvede al recupero delle somme. La trattenuta è dilazionata in dieci rate di pari importo, a partire dalla prima retribuzione cui si applicano gli effetti del conguaglio, se la detrazione da recuperare è superiore a 60,00 euro.

La normativa fiscale riconosce un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, a beneficio di:

entro il limite di importo complessivo (premi + utili) di 3 mila euro (elevati a 4 mila euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori). Il beneficio fiscale è riservato ai dipendenti titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80 mila euro. Alla stregua di quanto avvenuto nei periodi di imposta 2023 e 2024, l’articolo 1, comma 385 della Legge numero 207/2024 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività con riguardo a premi e somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

La retribuzione riconosciuta ai lavoratori dipendenti non è rappresentata esclusivamente dalle somme in denaro erogate in busta paga, a titolo di minimi retributivi e altri importi aggiuntivi a questi ultimi (ad esempio a titolo di indennità ad personam e superminimi). A seconda delle decisioni aziendali e / o degli obblighi imposti dalla contrattazione collettiva è possibile, infatti, permettere ai dipendenti di fruire di una serie di beni e servizi , ricevuti nel corso del periodo d’imposta in ragione del contratto di lavoro in essere. In questi casi si parla di retribuzione in natura o fringe benefit. Sempre nell’ottica di ridurre il cuneo fiscale, la soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore riconosciuti dai datori di lavoro ai dipendenti è stata eccezionalmente innalzata, per il periodo d’imposta 2024, dal valore strutturale di 258,23 euro a:

Leggi anche: Fringe benefit 2025: soglie di detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto dipendenti

La normativa italiana, rappresentata dalla Legge numero 190/2014, dispone all’articolo 1, comma 57, che non possono accedere al regime forfettario i soggetti che si trovano in una serie di condizioni di esclusione, tra cui figura (lettera d- ter ) l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro. L’articolo 1, comma 12 della Legge di bilancio eleva da 30 a 35 mila euro , per l’anno 2025, il limite di reddito superato il quale si incorre nell’esclusione dal regime forfettario. Si tratta della soglia di reddito annuo di lavoro dipendente ed assimilato, superata la quale il contribuente non può aderire al regime forfettario nell’anno successivo.

La maxi-deduzione del costo del lavoro, di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 2023 numero 216, è riproposta per il periodo d’imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi . A prevederlo l’articolo 1, comma 399, della Manovra 2025. Le citate disposizioni operano anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta, con riguardo al periodo d’imposta precedente.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, la Legge numero 207/2024 (articolo 1, comma 395) riconosce un trattamento integrativo speciale, per il periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025, ai lavoratori:

Il trattamento in parola, che non concorre alla formazione del reddito, è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi . Le disposizioni di cui al comma 395 sono riservate ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40 mila. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro):

La Manovra 2025 riscrive le regole in materia di indennità e rimborsi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in occasione di trasferte o missioni. Nello specifico, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni di cui all’articolo 51, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917) non concorrono a formare il reddito rilevante ai fini fiscali (e contributivi) se “ i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ” (articolo 1, comma 81, lettera a), Manovra 2025). Le disposizioni descritte operano “ a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ” (articolo 1, comma 83, Manovra 2025).

L’indennità di disoccupazione NASpI è riservata, previa domanda all’Inps, a coloro che possono far valere, congiuntamente:

La Legge di bilancio (articolo 1, comma 171) introduce un ulteriore requisito. Nello specifico, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 , la NASpI è riservata a quanti “ possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale ”. Leggi anche: Assenza ingiustificata: al via le dimissioni tacite, senza diritto alla Naspi Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni di cui al comma 2, articolo 3, Decreto legislativo numero 22/2015 nello specifico:

Sono altresì esclusi dalla regola descritta gli eventi di dimissione di cui all’articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto legislativo numero 151/2001). Tali si intendono le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità, il quale ha inizio da trecento giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio. L’ulteriore requisito per l’accesso alla NASpI si applica a condizione che “ l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria ” per cui si richiede il sussidio di disoccupazione (articolo 1, comma 171, Manovra 2025).

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Foto copertina: istock/Jacob Ammentorp Lund

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere

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