Vaccini obbligatori: due indennizzi e un assegno per i danneggiati. Come chiederli | LeggiOggi

Vaccini obbligatori: due indennizzi e un assegno per i danneggiati. Come chiederli | LeggiOggi

Sono 3 le tutele economiche previste per le persone danneggiate dai vaccini.

Lo Stato italiano si impegna ad assicurare un indennizzo a coloro per i quali risulti accertato un grave danno alla salute conseguente a trattamenti sanitari imposti, come i vaccini obbligatori . Nel rispetto di un principio di solidarietà sociale, le prestazioni sono riconosciute a prescindere da qualsiasi condizione di reddito del beneficiario e sono da intendersi, altresì, esenti dalle imposte sui redditi e cumulabili con eventuali ulteriori provvidenze economiche erogate da enti pubblici. Entrando in dettaglio, sono due i provvedimenti normativi che garantiscono ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, previa domanda, un indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992 e un sussidio aggiuntivo , disciplinato invece dalla successiva Legge numero 229/2005. Ecco chi ne ha diritto e come richiederli.

La Legge 25 febbraio 1992, numero 210 riconosce un indennizzo economico ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. La misura si traduce in un assegno composto da:

I soli soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie possono altresì inoltrare domanda per ottenere un assegno una tantum , corrispondente al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Chi può presentare domanda di indennizzo?

L’indennizzo può essere richiesto da:

qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla normativa, sia derivata la morte.

A chi e come chiedere l’indennizzo?

Il sussidio in argomento dev’essere richiesto all’Azienda Sanitaria di residenza , che poi si occupa dell’istruttoria e della verifica circa la completezza di tutta la documentazione fornita. Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni per i soggetti danneggiati da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione presentata, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. In caso di decesso del danneggiato, connesso con patologie conseguenti la titolarità dell’indennizzo, gli aventi diritto (nell’ordine, coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) possono inoltrare domanda per la liquidazione di un assegno una tantum di 77.468,53 euro (da corrispondersi in un’unica soluzione o reversibile per 15 anni). La domanda di assegno una tantum dev’essere presentata all’Azienda sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato deceduto, entro i 10 anni dalla data stessa del decesso.

Pagamento dell’indennizzo Alla liquidazione dell’indennizzo provvede l’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute. Il pagamento delle singole rate viene effettuato con cadenza bimestrale posticipata . La modulistica necessaria per assicurare il corretto pagamento delle somme, da inviare all’Ufficio V della DST, è disponibile sul portale “ dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ”.

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La Legge 29 ottobre 2005, numero 229 riconosce ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, già beneficiari dell’indennizzo di cui alla Legge numero 210/1992, un ulteriore sussidio pari, rispettivamente, a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla medesima Legge numero 210/1992, a seconda della categoria assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera. I soggetti interessati al riconoscimento della misura devono inoltrare apposita domanda al Ministero della Salute , nel rispetto delle modalità descritte sulla pagina “ salute.gov.it – Servizi – Sistemi informativi – Servizi online – Riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causa da vaccinazioni obbligatorie (Legge 229/05) ”. Nello specifico, gli aventi diritto inoltrano la richiesta di sussidio all’apposito ufficio ministeriale competente (Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure – DGVESC) che provvede ad istruirla ai fini della predisposizione della graduatoria dei richiedenti. Tale graduatoria è realizzata in base al criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell’infermità ovvero delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari. In caso di accoglimento della domanda, viene emesso un decreto direttoriale per la liquidazione e il relativo mandato di pagamento.

Sempre questi soggetti possono altresì ottenere un assegno una tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo.

Come viene corrisposto l’indennizzo? L’indennizzo aggiuntivo è riconosciuto nelle modalità di seguito descritte:

Chi paga le somme? Il pagamento delle rate dell’ulteriore indennizzo è effettuato dall’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro (presso il MEF), entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero della Salute . L’erogazione delle somme avviene con cadenza mensile posticipata. Per assicurare la regolarità e la correttezza dei pagamenti, sul portale “ dag.mef.gov.it – Aree Tematiche – Indennizzi – Danni da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ” sono disponibili una serie di moduli, che l’interessato è tenuto a sottoscrivere e indirizzare all’Ufficio V unitamente a copia del documento di identità in corso di validità.

Foto istock:guenterguni

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El… Continua a leggere

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