Che cosa si intende esattamente per lavoro parasubordinato e occasionale? Come e quanto queste forme di lavoro vengono retribuite? In quali casi devono essere sostituite per legge da contratti di lavoro dipendente?
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Di seguito si riporta un breve vademecum su cose prevede la legge .
Il lavoro occasionale sussiste in quei casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Non è necessario, quindi, che il lavoratore sia assunto dal committente, né che debba lavorare per lui in via esclusiva .
Inoltre, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2mila euro; al di sopra di questa soglia, infatti, lo Stato assume che la forma di lavoro prestata non sia occasionale bensì continuativa.
Il contratto di lavoro accessorio, nato come forma di contratto volta a rintracciare e regolarizzare le prestazioni occasionali fornite al di fuori del lavoro principale, con gli anni è diventato in molti casi uno strumento per evadere le norme fiscali e previdenziali e inquadrare come prestazioni saltuarie forme di lavoro di ben altro tipo.
Il lavoro accessorio deve essere pagato con gli appositi voucher . Ogni voucher ha un valore di 10 euro e solitamente corrisponde a un’ora di lavoro fornito. Tuttavia, si tratta di una cifra lorda: solo 7,50 di questi 10 euro, infatti, vanno al lavoratore.
Dei restanti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’ INPS (1,30 euro alla Gestione Separata e 50 centesimi all’ente in quanto gestore dei voucher) e 70 centesimi all’ INAIL . Il reddito, però, è esente da tassazione.
A seguito delle novità del Jobs Act , dal 2016 le collaborazioni coordinate e continuative ( co.co.co. ), con la soppressione delle collaborazioni a progetto ( co.co.pro. ), sono l’unica forma di contratto di lavoro parasubordinato .
Affinché una prestazione di lavoro possa essere inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, è necessario che sia reiterata nel tempo, autonoma (quindi organizzata dal lavoratore), però coordinata con le necessità dell’impresa .
Ne deriva che tutte quelle forme di lavoro che prevedono l’organizzazione di luoghi e orari da parte dell’impresa sono da considerare rapporti di lavoro dipendente e non possono essere inquadrate come co.co.co.
I Co.co.co., effettivamente tali e non rapporti di lavoro subordinato “mascherati”, non prevedono una retribuzione fissa oraria . I lavoratori co.co.co. devono comunque ricevere un pagamento che rispetti il trattamento minimo previsto per i lavoratori dipendenti nel settore corrispondente.
In maniera analoga alle forme di lavoro subordinato l’impresa è tenuta a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata dell’INPS (31,72% di cui un terzo a carico del lavoratore) e i contributi INAIL (che variano a seconda dell’attività svolta).
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