Voucher 2016:

Voucher 2016:

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Finalmente vige l’obbligo per l’azienda o il datore di lavoro a comunicare all’ispettorato tutti i dati relativi alla prestazione fornita, al fine di evitare l’utilizzo irregolare dei voucher.

Di seguito si riportano le principali novità .

Viene conferma, in via definitiva, dal nuovo decreto quanto già preannunciato dal D.Lgs. 81/2015: ossia in caso di prestazioni di lavoro accessorio, il committente è tenuto a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione .

– i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura hanno l’obbligo di comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, insieme alla data e al luogo della prestazione e alle sue ore di inizio e di fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione;

– i committenti imprenditori agricoli sono, invece, tenuti a comunicare, con le stesse modalità, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione svolta alla sede territoriale dell’ispettorato “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.

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I committenti imprenditori o professionisti agricoli e non agricoli , in caso di mancata comunicazione dei dati del lavoratore e della prestazione, rischiano sanzioni che variano dai 400 ai 2400 euro a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto.

La nuova tracciabilità dei voucher lavoro serve a contrastare con maggior forza l’utilizzo che ne viene fatto in maniera irregolare , è intervenuto al riguardo il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Nata come forma di contratto utile a regolarizzare le prestazioni occasionali fornite al di fuori del lavoro principale, infatti, il contratto di lavoro accessorio, con gli anni, è divenuto in molti casi uno strumento per evadere le norme fiscali e previdenziali.

Il nuovo decreto, quindi, serve a “riaffermare l’importanza delle legalità nel lavoro”.

I voucher lavoro vanno utilizzati come forma di pagamento per lavoro accessorio o occasionale , ossia i casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Quindi, il lavoratore non deve essere assunto dal committente, né lavorare esclusivamente per lui; soprattutto, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2mila euro.

Si ricorda, poi, che ogni voucher ha un valore di 10 euro e di solito corrisponde ad un’ora di lavoro fornito . Tuttavia, si tratta di una cifra lorda, infatti, soltanto 7,50 di questi 10 euro vanno al lavoratore; dei rimanenti 2,50 euro, 1,80 euro vanno all’INPS mentre 70 centesimi all’INAIL.

Il reddito, però, rimane esente da tassazione .

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