Voucher 2017: il Ministero corregge le regole

Voucher 2017: il Ministero corregge le regole

Il Governo vuole quindi annullare quanto incautamente previsto dal Decreto Legge n. 25/2017, che ha abrogato i voucher dal 2018 e permesso l’uso fino alla fine dell’anno senza regolamentazioni di quelli già comprati. Ma, in assenza di una legge che ripristini ufficialmente le regole del 2016, la questione potrebbe non essere così semplice.

Come bisogna utilizzare i voucher lavoro per il 2017, quindi?

I voucher , dunque, sono stati ufficialmente aboliti dal Decreto Legge n. 25/2017 del 17 marzo. La misura entrerà però in vigore il 1° gennaio 2018, mentre fino al 31 dicembre sarà ancora possibile usare i buoni per retribuire il lavoro occasionale.

Ma a quali condizioni ? Innanzitutto, i committenti non potranno utilizzare tutti i voucher, ma solo quelli già acquistati alla data del 17 marzo. Numeri non da poco: si parla di 35 milioni di buoni ancora in circolo. E poi, con quali regole ? Quelle in vigore fino a prima del decreto di abrogazione?

Non esattamente, almeno fino a un’eventuale modifica del decreto.

Il Decreto Legge n. 25/2017 infatti, probabilmente proprio nella fretta di abolire i voucher per evitare il referendum , si è “ dimenticato ” di prorogare fino a dicembre le regole per l’utilizzo dei buoni introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act n. 185/2016 . Risultato? Dal 17 marzo si possono utilizzare i voucher già comprati ma non c’è obbligo di comunicare preventivamente i dati e non si rischiano sanzioni . Questo, almeno, è quello che dice la legge .

Il Ministero del Lavoro ha quindi pubblicato ieri una nota sul proprio sito internet nella quale si legge che l’ utilizzo dei voucher dovrà essere effettuato “nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio ” già previste. Si corre dunque ai ripari, ma probabilmente una nota non basterà.

La legge, infatti, non prevede più il rispetto delle regole di comunicazione preventiva : il decreto del 17 marzo le ha effettivamente abrogate. I committenti che assumono dei lavoratori tramite voucher non sono quindi tenuti a inviare i dati all’ispettorato del lavoro e non rischiano sanzioni: se una multa viene comminata, il committente può facilmente farsela revocare per vie giudiziarie.

Servirà allora, per evitare problemi e fraintendimenti, l’immediata correzione del nuovo Decreto Legge, in sede di sua conversione parlamentare . La normativa deve, insomma, stabilire chiaramente che le regole del 2016 sono ancora in vigore.

Il decreto correttivo del Jobs Act n. 185/2016, pubblicato lo scorso ottobre, aveva rafforzato la tracciabilità del voucher introducendo degli specifici obblighi per i committenti.

I datori di lavoro erano infatti tenuti a comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione almeno sessanta minuti prima dell’inizio dell’operazione (per i committenti che non appartengono al settore dell’agricoltura) o “con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni ” (per gli imprenditori agricoli). In caso di mancata comunicazione dei dati, i committenti rischiavano sanzioni che variavano dai 400 ai 2400 euro .

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