I voucher sono dei buoni lavoro del valore di 10 euro che vanno utilizzati come forma di pagamento per il lavoro accessorio o occasionale , ovvero i casi in cui la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Ogni voucher corrisponde solitamente a un’ora di lavoro fornito.
La somma di 10 euro è composta da 7,50 euro, che vanno netti al lavoratore; e da 2,50 euro di contributi, di cui 1,80 euro a favore dell’ Inps e 70 centesimi dell’ Inail . Per la sua occasionalità, il reddito da voucher lavoro è esente da tassazione.
Si definisce “ lavoro occasionale ” o “ accessorio ” la prestazione di lavoro non riconducibile ad alcun contratto stabile, in quanto fornita in maniera discontinua. Inoltre, il lavoro occasionale non apporto alcun contributo di portata innovativa all’attività economica o produttiva.
Non esiste un rapporto di lavoro duraturo tra lavoratore e datore di lavoro. Inoltre, il compenso netto annuo per singolo committente non può superare i 2mila euro e i compensi totali da parte di tutti i committenti non possono essere superiori a 7mila euro all’anno .
Studiando l’uso che dei voucher si fa in altri Paesi europei, il ricorso agli stessi era apparso come una valida alternativa al lavoro nero : molto spesso, infatti, le prestazioni di lavoro fornite con discontinuità erano, e sono tuttora, svolte in assenza di ogni regolarizzazione del, seppur breve, rapporto di lavoro.
Inoltre, tale strumento sembrava promettere una crescita dell’occupazione , permettendo a lavoratori e datori di lavoro di ricorrervi scavallando tutta la burocrazia connessa ai contratti di lavoro standard.
Tuttavia, si è constatato un abuso dei voucher da parte dei datori di lavoro, con il fine di evadere le norme fiscali e previdenziali : in pratica, i voucher sono apparsi come la concreta possibilità per sfruttare i lavoratori , non pagando c ontributi Inps, Inail, ferie e giorni di malattia . Questo nonostante le prestazioni svolte non fossero qualificabili come occasionali o accessorie .
Sebbene sia ancora incerto il destino dei voucher, appare molto probabile che nei prossimi mesi venga elaborata una legge che ne limiti l’utilizzo e serva a contrastarne l’abuso . Non è da escludere, come accennato, una loro definitiva eliminazione .
Il D. Lgs. n. 185/2016 ha cercato di consolidare la tracciabilità dei voucher . In base al decreto, i committenti di prestazioni di lavoro accessorio devono comunicare alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro i dati anagrafici del lavoratore e la durata della prestazione, a pena di sanzioni che variano dai 4cento ai 2 mila 4cento euro .
L’abolizione completa dei voucher rientra, poi, tra i quesiti referendari sottoposti all’esame della Consulta da parte della CGIL , di cui conosceremo il parere il prossimo 10 gennaio. Evidentemente, lo sforzo compiuto dal Decreto Legislativo dello scorso settembre, che tenta di ricondurre l’uso dei voucher nell’alveo della legittimità , non è apparso sufficiente al sindacato, e sembra che non abbia convinto anche molti altri lavoratori italiani.
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