Nuova Rottamazione cartelle con Equipro: scopri come
Rottamazione Cartelle Esattoriali 2016 . Equitalia fornisce nuovi chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle cartelle. Le informazioni sono le risposte ai quesiti rivolti all’agente di riscossione da parte di alcuni contribuenti iscritti. Quali sono le novità ? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere per rottamare le cartelle equitalia.
Innanzitutto, ribadiamo che il termine entro il quale va presentata la domanda di rottamazione è il 31 marzo 2017 . I contribuenti devono procurarsi l’apposito modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia.
Scarica subito il Modello DA1 e aderisci alla definizione agevolata!
Possono essere oggetto di rottamazione tutti i ruoli affidati all’Agente di riscossione relativi a:
L’ulteriore requisito necessario è quello temporale: i ruoli devono risalire al periodo che va dal 2000 al 2016 .
Sono invece esclusi dalla possibilità di definizione agevolata i i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione , al recupero di aiuti di Stato , ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti , alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna .
La caratteristica della rottamazione che propone l’ Agenzia delle Entrate è proprio quella di permettere una definizione agevolata dei debiti non ancora estinti.
In particolare, è dovuto solo l’ importo residuo delle somme inizialmente richieste, senza che si debba sostenere anche il costo di sanzioni e interessi di mora . Per quanto riguarda le multe stradali , sono escluse dal pagamento le sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.
Sono in ogni caso dovute anche le somme maturate da parte dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese di notifica della cartella e di spese di rimborso per le procedure esecutive.
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Rinunciare alla definizione agevolata è possibile. Pur avendo già presentato la domanda di adesione, infatti, il contribuente può produrre un’apposita dichiarazione inderogabilmente entro il 31 marzo 2017 , a pena di irrinunciabilità .
Entro il medesimo termine del 31 marzo 2017 è possibile presentare più dichiarazioni di adesione anche per singole cartelle , oltre che, nell’ambito delle stesse, per singoli ruoli.
Potrebbe anche succedere che, nell’ambito di una serie di ruoli iscritti, si sottopongano a definizione agevolata alcuni di quelli soggetti a piano di rateazione . In questo caso, il contribuente continuerà a pagare le rate sulle cartelle non oggetto di rottamazione: per fare ciò, non utilizzerà i Rav relativi a quello che originariamente era il complessivo piano di rateazione, ma dovrà presentarsi di persona agli uffici di Equitalia o ricorrere alle procedure online.
Fa la differenza la data entro la quale la rateizzazione degli importi si sia conclusa. In particolare, qualora il contribuente sia decaduto dal beneficio della rateizzazione prima del 24 ottobre 201 6, può aderire alla rottamazione.
Tuttavia, è possibile definire tramite rottamazione anche i carichi rateizzati per cui non si sia terminato il pagamento , purchè siano state saldate le rate scadenti entro il 31 dicembre 2016 , qualora il piano di rateizzazione fosse già in essere al momento dell’entrata in vigore della disciplina relativa alla rottamazione cartelle esattoriali (ovvero il 24 ottobre 2016).
È possibile delegare un soggetto diverso dal contribuente per aderire alla rottamazione cartelle esattoriali. Infatti, lo stesso modello DA1 include una sezione da compilare in questa ipotesi, anche in relazione a modifiche della dichiarazione di adesione o al ritiro di comunicazioni. È però obbligatorio allegare alla delega copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.
L’opera, con il pratico FORMULARIO (su Cd-Rom) e le TAVOLE SINOTTICHE, è un prezioso strumento di lavoro per magistrati ordinari e tributari, avvocati, dottori commercialisti e altri professionisti abilitati alla difesa davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché davanti alla sezione tributaria della Corte di Cassazione. Il testo è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano: la L. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 113/2016 in materia di misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio; la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il D.Lgs. 159/2015 in materia di riscossione e il D.Lgs. 156/2015 relativo al contenzioso esattoriale. Il volume risulta essere un’analisi puntuale quanto operativa dei seguenti argomenti: iter di formazione dei ruoli, riscossione mediante cartella di pagamento, uffici deputati a fornire chiarimenti, sospensioni e annullamenti, proposizione dei ricorsi, transazione dei tributi iscritti a ruolo. Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative alla cartella di pagamento e agli strumenti per “difendersi” dalla stessa al fine di ottenere la sospensione e/o l’annullamento dell’atto impositivo. Il testo descrive tutti gli atti e le azioni tipiche della riscossione mediante cartella di pagamento e cioè le modalità con cui lo Stato esegue un’obbligazione tributaria non volontariamente adempiuta e come a sua volta il contribuente può opporsi all’illegittima attività di riscossione. Altresì, vengono prese in considerazione le misure alternative al ricorso quali il pagamento, l’autotutela, la rateazione e il rimborso, i procedimenti relativi alle misure cautelari e conservative nonché l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria di recente introduzione che si sta dimostrando efficace in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario. Nella trattazione di ciascun punto sono riportate le interpretazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni e note ministeriali), dalla giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle Commissioni tributarie provinciali e regionali), nonché dalla dottrina più accreditata, così da permettere un’illustrazione esauriente dei vari concetti e di fornire un taglio pratico al lettore.
Nunzio Santi Di Paola, Francesca Tambasco | 2016 Maggioli Editore
Abbiamo detto che è possibile definire in via agevolata anche i carichi affidati dall’Inps all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, però, la decisione in ordine al rilascio o meno del Durc resta di esclusiva competenza degli uffici dell’Inps . ere
Solitamente, non è possibile che l’erede acquisisca anche le sanzioni irrogate relativamente alle cartelle esattoriali ereditate. Tuttavia, restano operativi gli interessi di mora : a tal proposito, l’erede può ricorrere alla rottamazione per evitare il pagamento di questi ultimi.
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